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Sentenza

Sentenza del 11/04/2023 n. 2060 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Omesso versamento -Sanzioni - Ritardi nei pagamenti da parte dei principali clienti versanti in procedure concorsuali - Causa di forza maggiore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso bonario per omesso versamento IVA relativo al IV trimestre 2017 (ottobre, novembre, dicembre) per euro 408.077,69, con richiesta di esonero dalle sanzioni (euro 40.807,77) e dagli interessi (euro 5.480,68) per cause di forza maggiore. La società ha dedotto che i ritardi nei pagamenti da parte dei due principali clienti (ATAC S.p.A. e ALITALIA S.p.A.), entrambi in procedure concorsuali, hanno determinato una crisi di liquidità e che la società ha preferito destinare la liquidità disponibile al pagamento degli stipendi per garantire la continuità aziendale.

La decisione

Appello respinto. La Corte ha confermato la decisione di primo grado: non è riconosciuta la causa di forza maggiore dei pagamenti dei clienti. Per le sanzioni l'art. 6 D.lgs. 472/1997 richiede la prova dell'evento oggettivo anormale e della prova che l'interessato abbia adottato tutte le misure ragionevoli per attenuarne gli effetti; la società non ha dimostrato il vano esperimento di tutte le possibili azioni (es. ricorso al mercato del credito, cessione di attività liquide, sacrifici personali) per reperire risorse. Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 633/72) non sono suscettibili di annullamento ai sensi della norma richiamata. Condanna della soccombente al pagamento delle spese del grado (euro 3.000,00 oltre 15% spese generali).

Norme richiamate

  • art. 6 D.lgs. n. 472/1997

    La disposizione consente la disapplicazione delle sanzioni per cause di forza maggiore ma richiede la prova sia dell'evento oggettivo anormale ed estraneo, sia che il contribuente abbia posto in essere misure appropriate per fronteggiarne gli effetti; non basta la mera crisi di liquidità o il mancato pagamento da parte di committenti.

  • art. 20 D.P.R. n. 633/1972

    Riguarda gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo: tali interessi sono accessori all'obbligazione tributaria principale e, secondo la sentenza, non sono suscettibili di annullamento per causa di forza maggiore richiamata dall'art. 6 D.lgs. 472/1997.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. nn. 1578/2021; 24308/2020; 21681/2020; 20389/2020; 8177/2019; 8175/2019; 1972/2019; 3049/2018; 22153/2017; 7850/2018; Cass. Sez. Unite 28/03/2013 n. 37424)

    Costante orientamento della Corte di Cassazione: la crisi di liquidità o la situazione economica dell'impresa o dei suoi clienti non integra automaticamente la forza maggiore; occorre prova concreta dell'impossibilità di reperire risorse alternative (es. credito bancario, cessione di attività) e del vano esperimento di tutte le iniziative possibili per adempiere.

Massime di principio

  • La causa di forza maggiore invocata per evitare sanzioni tributarie richiede due elementi: un evento esterno e anormale e la prova che il contribuente abbia adottato tutte le misure ragionevoli, senza sacrifici eccessivi, per procurarsi le risorse necessarie.
  • La semplice crisi di liquidità o i ritardi di pagamento da parte di committenti (anche in procedure concorsuali) non sono di per sé esimenti: il contribuente deve documentare tentativi concreti e vani di ottenere credito o di reperire liquidità alternativa.
  • Gli interessi legati alla ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 633/72) non sono oggetto di remissione per effetto dell'art. 6 D.lgs. 472/1997; la norma di remissione riguarda le sanzioni, non gli interessi accessori.
  • Documentazione utile in casi simili: comunicazioni alle banche e relative risposte, richieste di linee di credito o revoca di affidamenti, preventivi/atti di cessione di attività liquide, verbali/relazioni del collegio sindacale che attestino la situazione e le misure tentate, piani di ristrutturazione che dimostrino l'impegno a reperire risorse.
  • Se la crisi era nota o prevedibile, il contribuente ha maggior onere probatorio: deve dimostrare che, nonostante la prevedibilità, ogni possibile azione alternativa è risultata inefficace.

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