Sentenza del 11/04/2023 n. 1043 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
L'onere probatorio in presenza di accertamento bancario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un accertamento analitico-induttivo per il 2010 basato su indagini finanziarie (movimentazioni di conti correnti anche riconducibili a terzi/cointestati) ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72, imputando alla società maggiori componenti positivi per €432.831,70. Gran parte degli importi risultavano accreditati su conti personali dell'amministratore e lo stesso dichiarava si trattasse di vincite da scommesse; tuttavia la società non ha prodotto documentazione analitica idonea a giustificare la provenienza delle somme (ha documentato solo €25.463,00). La CTP di primo grado aveva annullato l'accertamento per carenza motivazionale, mentre l'Agenzia ha impugnato in appello sostenendo corretta applicazione delle presunzioni ricavate dalle indagini bancarie e inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando la validità, legittimità ed efficacia dell'avviso di accertamento n. XXXXXXXX/2015. Il Collegio ha ritenuto che, essendo l'accertamento fondato su indagini bancarie, l'onere probatorio si inverte e spettava alla società dimostrare con prova analitica la non rilevanza fiscale delle movimentazioni; la società non ha fornito tale prova se non per €25.463,00 riconosciuti dall'Ufficio. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite: €5.000,00 per il primo grado e €6.000,00 per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. 600/1973
Le risultanze delle indagini finanziarie sui conti correnti costituiscono presunzione legale relativa che soddisfa l'onere probatorio dell'Amministrazione; si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire prova analitica e non generica della non imponibilità delle somme.
art. 51, comma 2, n. 2 D.P.R. 633/1972
Analoga presunzione riguarda l'IVA: le operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie si presumono imponibili salvo prova analitica contraria da parte del contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione di procedere mediante accertamento analitico-induttivo; le indagini finanziarie sono strumento utilizzabile per tale tipo di accertamento.
art. 36 D.lgs. 546/1992
Richiama il contenuto della motivazione della sentenza; la Corte ha censurato la pronuncia di primo grado per carenza motivazionale in violazione di questo principio.
artt. 2727 e 2729 C.C.
Norme richiamate dall'Agenzia con riferimento all'onere della prova e alla valutazione della prova documentale; il principio applicato in concreto è l'inversione dell'onere probatorio a fronte degli elementi tratti dalle indagini bancarie.
Massime di principio
- Se l'accertamento fiscale si fonda su indagini e movimentazioni bancarie rilevanti, si opera una presunzione ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 che inverte l'onere della prova: il contribuente deve dimostrare, in modo analitico per ogni versamento, la non rilevanza fiscale delle somme.
- Le mere giustificazioni verbali (es. affermazioni generiche di vincite al gioco) sono insufficienti; è necessaria documentazione probatoria idonea a ricostruire la provenienza e la natura delle somme.
- L'Ufficio non è tenuto a controrepligare punto per punto alle prove fornite dal contribuente; può limitarsi a contestarne la valenza e lasciare al giudice la valutazione complessiva del materiale probatorio.
- Se il contribuente fornisce documentazione completa e analitica che provi la lecita natura delle operazioni, i relativi importi devono essere esclusi dalla base imponibile; in assenza di detta prova, le movimentazioni vengono considerate come ricavi non dichiarati o operazioni imponibili ai fini IVA.
- In sede contenziosa il giudice deve motivare adeguatamente la decisione, soprattutto quando valuta la portata e la congruità delle presunzioni tratte dalle indagini bancarie; una decisione priva di motivazione può essere riformata in appello.
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