Cassazione Civile, Ordinanza n. 34365/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, fondato sul redditometro, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR Lombardia, in appello, aveva accolto il gravame ritenendo: (a) che l’accertamento sintetico richiedesse ulteriori elementi di riscontro oltre agli indici redditometrici, analogamente a quanto avviene per parametri e studi di settore; (b) che fosse obbligatorio, a pena di nullità, il contraddittorio endoprocedimentale; (c) che fosse sufficiente, per superare la presunzione, la prova della disponibilità di redditi dichiarati dal coniuge per l’anno considerato. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., articolato in tre profili, deducendo l’erroneità di ciascuna delle rationes decidendi della CTR in relazione all’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, pur essendo formulato con un motivo unico articolato in più profili, perché i profili erano autonomamente esaminabili e tutti ricondotti al medesimo vizio denunciato. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nell’accertamento sintetico basato sul redditometro nella disciplina applicabile ratione temporis, l’Ufficio non deve fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva, trattandosi di presunzione legale relativa. Ha inoltre chiarito che, per i tributi non armonizzati, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione espressa di legge; la nullità per mancato contraddittorio prevista dalla riforma dell’art. 38 opera solo per periodi successivi. Infine, ha ritenuto insufficiente la prova offerta dalla contribuente, perché la mera disponibilità di redditi del coniuge non basta: occorre idonea documentazione sulla loro entità, durata del possesso e concreta riferibilità alla spesa contestata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
nella formulazione applicabile ratione temporis
l'accertamento sintetico fondato sul redditometro si regge su una presunzione legale relativa di capacità contributiva; una volta accertati i fattori-indice, incombe al contribuente provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, mediante idonea documentazione della diversa provenienza delle somme
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
per mero errore materiale indicato come 36
è il vizio processuale dedotto a sostegno del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
la disponibilità degli elementi-indice integra presunzione legale di capacità contributiva, imposta direttamente dalla legge
la previsione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità opera, secondo la Corte, con decorrenza dall'anno d'imposta 2009
art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
ha modificato l'art. 38 introducendo per il futuro la sanzione di nullità per l'omesso contraddittorio
legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per la modifica dell'art. 38
richiamato in via sistematica nel tema dell'onere della prova, che grava sul contribuente per superare la presunzione redditometrica
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione deve provare i fatti-indice di capacità contributiva previsti dalla legge, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare con prova adeguata che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- La disponibilità di beni o spese rilevanti indicati dalla disciplina redditometrica integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice non può disapplicarne l'efficacia presuntiva, ma solo verificare l'effettività dei fatti-indice e la prova contraria offerta dal contribuente.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, in difetto di specifica previsione, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo.
- Per superare la presunzione dell'accertamento sintetico non è sufficiente allegare genericamente la disponibilità di redditi di terzi o di redditi esenti: occorre documentare entità, durata del possesso e concreta riferibilità delle somme alle spese contestate.
- È ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli più profili di censura in un motivo formalmente unico quando tali profili siano autonomamente scrutinabili e riconducibili al medesimo vizio denunciato.
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