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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34365/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, fondato sul redditometro, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR Lombardia, in appello, aveva accolto il gravame ritenendo: (a) che l’accertamento sintetico richiedesse ulteriori elementi di riscontro oltre agli indici redditometrici, analogamente a quanto avviene per parametri e studi di settore; (b) che fosse obbligatorio, a pena di nullità, il contraddittorio endoprocedimentale; (c) che fosse sufficiente, per superare la presunzione, la prova della disponibilità di redditi dichiarati dal coniuge per l’anno considerato. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., articolato in tre profili, deducendo l’erroneità di ciascuna delle rationes decidendi della CTR in relazione all’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, pur essendo formulato con un motivo unico articolato in più profili, perché i profili erano autonomamente esaminabili e tutti ricondotti al medesimo vizio denunciato. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nell’accertamento sintetico basato sul redditometro nella disciplina applicabile ratione temporis, l’Ufficio non deve fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva, trattandosi di presunzione legale relativa. Ha inoltre chiarito che, per i tributi non armonizzati, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione espressa di legge; la nullità per mancato contraddittorio prevista dalla riforma dell’art. 38 opera solo per periodi successivi. Infine, ha ritenuto insufficiente la prova offerta dalla contribuente, perché la mera disponibilità di redditi del coniuge non basta: occorre idonea documentazione sulla loro entità, durata del possesso e concreta riferibilità alla spesa contestata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione deve provare i fatti-indice di capacità contributiva previsti dalla legge, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare con prova adeguata che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • La disponibilità di beni o spese rilevanti indicati dalla disciplina redditometrica integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice non può disapplicarne l'efficacia presuntiva, ma solo verificare l'effettività dei fatti-indice e la prova contraria offerta dal contribuente.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste, in difetto di specifica previsione, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo.
  • Per superare la presunzione dell'accertamento sintetico non è sufficiente allegare genericamente la disponibilità di redditi di terzi o di redditi esenti: occorre documentare entità, durata del possesso e concreta riferibilità delle somme alle spese contestate.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli più profili di censura in un motivo formalmente unico quando tali profili siano autonomamente scrutinabili e riconducibili al medesimo vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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