Cassazione Civile, Ordinanza n. 34615/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto di accertare la nullità o invalidità del licenziamento che assumeva intimato verbalmente il 3 aprile 2017, deducendo un vizio radicale di forma e contestando in cassazione la decisione di merito che aveva negato l'illegittimità del recesso. In particolare, con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2, commi 1 e 3, L. n. 604/1966, 1334 e 1335 c.c. e 2725 c.c., sostenendo che non fosse ammissibile la prova testimoniale sull'esistenza e sulla comunicazione del licenziamento; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la prova testimoniale sul rifiuto di sottoscrivere per ricevuta la lettera di licenziamento fosse carente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il rigetto della domanda: da un lato, la prova della lettura/consegna della lettera di licenziamento in data 3 aprile 2017; dall'altro, comunque, la successiva comunicazione scritta del recesso tramite telegramma e raccomandata, che la Corte territoriale ha ritenuto idonea a sanare ogni eventuale vizio formale precedente. Poiché i motivi di ricorso censuravano soltanto la prima ratio e non aggredivano efficacemente la seconda, l'impugnazione è stata ritenuta priva di idoneità a ottenere la cassazione della sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 3, L. n. 604/1966
richiamato per sostenere il requisito della forma scritta e della comunicazione del licenziamento; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché dichiara inammissibile il ricorso per mancata censura di una ratio autonoma
invocato sulla produzione degli effetti dell'atto unilaterale recettizio; non è oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità
invocato sulla presunzione di conoscenza degli atti recettizi; non è oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità
richiamato per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale su un atto soggetto a forma scritta; la censura resta assorbita
invocato per criticare la valutazione delle prove testimoniali; la Corte non lo esamina nel merito perché il ricorso è inammissibile
utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione
richiamato nel procedimento camerale di trattazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo alcune di esse e lascia intatta almeno una ratio autonoma.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta contestare il percorso argomentativo principale: occorre colpire specificamente tutte le basi autonome della decisione impugnata, altrimenti la sentenza resta comunque sorretta da una motivazione non aggredita.
- Se la decisione di merito afferma, in via alternativa, che un eventuale vizio formale del licenziamento sia stato superato da una successiva comunicazione scritta del recesso, la censura limitata al solo primo momento comunicativo non è sufficiente a ottenere la cassazione.
- La verifica della fondatezza delle censure è superflua quando permane una ratio decidendi autonoma non impugnata, perché l'impugnazione difetta comunque di idoneità a conseguire il suo scopo funzionale.
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