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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33353/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, relativa a crediti portati da cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. Egli deduceva, in sintesi, la nullità o inesistenza della notifica delle cartelle presupposte per effetto del trasferimento della residenza all'estero e dell'iscrizione AIRE, il giudicato esterno derivante da precedenti sentenze favorevoli su alcune cartelle, la conseguente decadenza del potere di riscossione e l'estinzione dei crediti, nonché l'illegittimità del preavviso di ipoteca per mancanza di un valido titolo e per insufficienza dell'importo residuo. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo regolarmente notificate le cartelle. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: omessa pronuncia o violazione del giudicato esterno, violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle a soggetto residente all'estero, violazione dei termini di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, illegittimità del preavviso ipotecario e del relativo presupposto per mancanza di credito valido e di soglia minima.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario era divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ricordato che il preavviso di iscrizione ipotecaria è un atto facoltativamente impugnabile, ma che, una volta intervenuta e impugnata anche l'iscrizione ipotecaria vera e propria, il giudizio sul preavviso resta assorbito e non è più utile, poiché l'atto successivo sostituisce integralmente il precedente. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono state compensate, perché il quadro giurisprudenziale sul rapporto tra preavviso e iscrizione si era formato nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    comma 1; comma 2-bis; comma 1-bis

    la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto dovuto prima dell'iscrizione; il ruolo consente l'iscrizione ipotecaria e il preavviso serve a consentire al debitore di evitare l'atto finale mediante pagamento o interlocuzione.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato quale presupposto procedimentale cui si collega l'iscrizione ipotecaria dopo l'inutile decorso del termine.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza dal potere di riscossione in caso di invalidità della notifica delle cartelle.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    primo comma e secondo periodo del secondo comma

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della notifica a contribuente trasferito all'estero.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    primo comma, lettere c), e) ed f)

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notifica delle cartelle eseguita con le forme degli irreperibili invece che all'indirizzo estero.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato in relazione al giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze fra le stesse parti.

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione all'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di omessa pronuncia e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla Corte per affermare l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per il requisito dell'interesse ad agire, che viene meno quando il preavviso è sostituito dall'iscrizione ipotecaria impugnata.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    richiamati dalla giurisprudenza citata per giustificare l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili in materia tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità processuale richiamata nei motivi di ricorso per errori di diritto.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile dal contribuente, ma la sua impugnazione è facoltativa e non condiziona quella dell'atto successivo, cioè l'iscrizione ipotecaria.
  • Quando l'iscrizione ipotecaria viene effettivamente eseguita e il contribuente la impugna, il giudizio relativo al precedente preavviso perde interesse perché l'atto finale lo sostituisce integralmente.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. difetta se la decisione richiesta riguarda un atto ormai caducato e privo di autonoma incidenza, poiché le censure sul rapporto tributario sostanziale vanno rivolte all'atto tipico sopravvenuto.
  • Nel processo tributario l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata in senso estensivo quando l'atto sia idoneo a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
  • L'impugnazione facoltativa di un atto prodromico non consente di evitare il consolidamento degli effetti dell'atto tipico sopravvenuto: se quest'ultimo è emesso, è su di esso che occorre concentrare la tutela giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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