Cassazione Penale, Sentenza n. 7698/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 per mancato rispetto delle prescrizioni e per assenza di volontà di affrancarsi dalla tossicodipendenza. La revoca è stata disposta con effetto dal 15/05/2021 in relazione a un episodio di denuncia per non essersi fermato a un posto di blocco (15/05/2021) e dopo precedenti atti: sospensione dell'affidamento per arresto in flagranza per spaccio il 12/01/2023 (sequestro di 59 g cocaina, bilancino e materiale) e precedente richiesta di revoca del 30/06/2021 per mancata comunicazione del cambio di domicilio. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, violazione del principio del ne bis in idem in relazione all'uso di fatti già noti per la revoca e violazioni di varie norme processuali indicate (artt. 125 co.3, 192, 179, 666, 678 c.p.p., art. 94 d.P.R. 309/1990, art. 51-ter l. n. 354/1975).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato, anche se sinteticamente, la revoca dell'affidamento evidenziando la pluralità e gravità delle violazioni e la loro incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la revoca è soggetta a discrezionalità del giudice di sorveglianza, che può disporre la revoca anche con efficacia ex tunc se emerge l'inesistenza ab initio dell'adesione al percorso rieducativo. Ha inoltre respinto l'invocazione impropria dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'affidamento terapeutico per tossicodipendenti; nel caso è stata applicata come misura alternativa alla detenzione e costituisce il titolo della misura revocata per il mancato rispetto delle prescrizioni e per l'assenza di volontà di recupero.
Article relativo al reato contestato per l'episodio del 15/05/2021 (non essersi fermato a un posto di blocco). Utilizzato come evento fattuale rilevante nella valutazione del comportamento del condannato.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure processuali; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo superasse la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza circa la revoca.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato senza rilevare violazioni sostanziali dell'istruttoria o della motivazione ex art. 192 c.p.p.
Norma citata dal ricorrente; dalla decisione emerge che eventuali vizi formali richiamati genericamente non erano tali da inficiare la discrezionalità motivata del Tribunale di sorveglianza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che le censure mosse in base a tale norma giustificassero l'accoglimento del ricorso.
Richiamato dal ricorrente; non ha inciso sull'esito, atteso il carattere discrezionale della revoca e la sufficiente motivazione del provvedimento impugnato.
art. 51-ter l. n. 354 del 1975
Norma del sistema dell'esecuzione penale citata dal ricorrente; il suo richiamo non ha impedito la conferma della valutazione discrezionale circa l'incompatibilità del comportamento del condannato con la misura alternativa.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di ne bis in idem; la Corte ha precisato che l'art. 649 c.p.p. si riferisce espressamente a sentenze o decreti di condanna irrevocabili, per cui l'invocazione è risultata impropria nel contesto della revoca dell'affidamento.
Norma applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato e con profili di colpa.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (affidamento terapeutico/affidamento in prova) è rimessa a un ampio apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza: non è necessaria la configurazione di un reato ma la valutazione della compatibilità complessiva del comportamento con la prosecuzione della misura.
- Il giudice di sorveglianza deve motivare logicamente e sufficientemente la revoca; motivazioni anche sintetiche sono ammissibili purché rendano conto della pluralità, gravità e incompatibilità delle violazioni.
- La revoca può avere efficacia ex tunc quando il comportamento del soggetto dimostra l'inesistenza ab initio dell'adesione al percorso rieducativo; ciò giustifica decorrenze antecedenti alla pronuncia quando opportuno.
- L'invocazione del principio ne bis in idem va verificata con attenzione: alcune norme (es. art. 649 c.p.p.) si applicano ai provvedimenti irrevocabili di condanna e possono non essere invocabili impropriamente in sede di decisioni sulle misure alternative.
- Censure generiche e assertive sulla motivazione senza un confronto puntuale con il ragionamento del giudice non sono sufficienti in Cassazione; il ricorso deve evidenziare specifici vizi logico-giuridici.
- L'interposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se emergono profili di colpa nel ricorso.
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