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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18955/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e manutenzione di un fabbricato di proprietà dei committenti. L'appaltatrice agiva per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo d'appalto e di ulteriori somme per lavori extracontratto e nolo di ponteggi. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello, invece, accoglieva in parte l'impugnazione dell'appaltatrice, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e condannando i committenti al pagamento di un importo residuo. I committenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto specifico e ammissibile l'appello nonostante, secondo i ricorrenti, fosse una mera critica alla valutazione delle prove senza contestazione puntuale della sentenza; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente o insufficiente, per aver la corte d'appello fondato il decisum sulla c.t.u. trascurando testimonianze e documenti che avrebbero smentito la pretesa creditoria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il corrispettivo fosse già stato integralmente pagato e che le ulteriori pretese non fossero provate o fossero incompatibili con la cattiva esecuzione dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di specificità e ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, richiamando i principi delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza sulla necessità di una chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di censura, senza formalismi sacramentali. Ha poi escluso i dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge: la corte territoriale aveva infatti motivato in modo intellegibile, fondando la decisione sulle conclusioni della c.t.u. e avendo comunque preso in considerazione il fatto decisivo; inoltre, l'adesione alle conclusioni del consulente non imponeva una confutazione analitica di tutte le prove contrarie, mentre le doglianze su art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. risolvevano in realtà una critica alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    applicabile ratione temporis nella formulazione successiva alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la proposta di manifesta infondatezza dei motivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione nel ricorso per cassazione è configurabile solo se il giudice di merito disattenda la regola della libera valutazione delle prove o valuti liberamente una prova soggetta a diverso regime legale

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove svolta dal giudice

  • art. 111, 2° co., Cost.

    richiamato in relazione al dedotto vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi di violazione dell'art. 342 c.p.c. e di motivazione costituzionalmente rilevante

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di censurare il mero cattivo esercizio della valutazione delle prove

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • d.l. n. 83/2012

    ha modificato il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile alla controversia

  • L. n. 134/2012

    conversione del d.l. n. 83/2012

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato e l'ulteriore importo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al testo riformato dell'art. 342 c.p.c., l'ammissibilità del gravame richiede la chiara indicazione dei capi della decisione impugnati e delle ragioni della loro censura, ma non l'uso di formule sacramentali né la redazione di un'autonoma sentenza alternativa.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante l'indicazione della fonte di convincimento; non è necessario confutare analiticamente tutte le difese tecniche di parte incompatibili con la c.t.u.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito alla prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non sussiste invece quando la doglianza investe la valutazione delle prove o la loro attendibilità.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge, salvo che si traduca in una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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