Cassazione Civile, Ordinanza n. 18955/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e manutenzione di un fabbricato di proprietà dei committenti. L'appaltatrice agiva per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo d'appalto e di ulteriori somme per lavori extracontratto e nolo di ponteggi. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello, invece, accoglieva in parte l'impugnazione dell'appaltatrice, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e condannando i committenti al pagamento di un importo residuo. I committenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto specifico e ammissibile l'appello nonostante, secondo i ricorrenti, fosse una mera critica alla valutazione delle prove senza contestazione puntuale della sentenza; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente o insufficiente, per aver la corte d'appello fondato il decisum sulla c.t.u. trascurando testimonianze e documenti che avrebbero smentito la pretesa creditoria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il corrispettivo fosse già stato integralmente pagato e che le ulteriori pretese non fossero provate o fossero incompatibili con la cattiva esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di specificità e ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, richiamando i principi delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza sulla necessità di una chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di censura, senza formalismi sacramentali. Ha poi escluso i dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge: la corte territoriale aveva infatti motivato in modo intellegibile, fondando la decisione sulle conclusioni della c.t.u. e avendo comunque preso in considerazione il fatto decisivo; inoltre, l'adesione alle conclusioni del consulente non imponeva una confutazione analitica di tutte le prove contrarie, mentre le doglianze su art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. risolvevano in realtà una critica alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
applicabile ratione temporis nella formulazione successiva alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione
richiamato per la proposta di manifesta infondatezza dei motivi
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
la sua violazione nel ricorso per cassazione è configurabile solo se il giudice di merito disattenda la regola della libera valutazione delle prove o valuti liberamente una prova soggetta a diverso regime legale
la violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove svolta dal giudice
art. 111, 2° co., Cost.
richiamato in relazione al dedotto vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi di violazione dell'art. 342 c.p.c. e di motivazione costituzionalmente rilevante
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di censurare il mero cattivo esercizio della valutazione delle prove
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
ha modificato il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile alla controversia
conversione del d.l. n. 83/2012
richiamato per il contributo unificato e l'ulteriore importo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di appello soggetto al testo riformato dell'art. 342 c.p.c., l'ammissibilità del gravame richiede la chiara indicazione dei capi della decisione impugnati e delle ragioni della loro censura, ma non l'uso di formule sacramentali né la redazione di un'autonoma sentenza alternativa.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante l'indicazione della fonte di convincimento; non è necessario confutare analiticamente tutte le difese tecniche di parte incompatibili con la c.t.u.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito alla prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non sussiste invece quando la doglianza investe la valutazione delle prove o la loro attendibilità.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge, salvo che si traduca in una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
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