Cassazione Civile, Ordinanza n. 25025/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. Una lavoratrice aveva chiesto l’ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751-bis c.c., del proprio credito per TFR maturato presso la società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo le quote che riteneva trasferite al Fondo di Tesoreria INPS. Il tribunale, in sede di opposizione, aveva invece riconosciuto anche le quote maturate durante un periodo di Cassa integrazione in deroga, ritenendo che tale istituto costituisse sospensione del rapporto con integrazione salariale e che il relativo TFR restasse a carico del datore di lavoro; aveva inoltre affermato che, in mancanza di prova del versamento al Fondo di Tesoreria, il datore fallito restasse obbligato verso la lavoratrice. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2120, comma 3, c.c. per l’erronea estensione della disciplina della maturazione del TFR alla CIG in deroga; 2) violazione dell’art. 2, comma 64, l. 92/2012 e dell’art. 2120 c.c. per la natura assistenziale e non previdenziale della CIGD, finanziata dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione; 3) violazione dell’art. 14 disp. prel. c.c. per l’inammissibilità dell’interpretazione analogica di una norma eccezionale; 4) violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 2, comma 2, l. 464/1972, per il mancato riconoscimento della disciplina che pone a carico dell’INPS le quote di TFR maturate durante l’integrazione salariale; 5) violazione dell’art. 1, commi 755-757, l. 296/2006 e dell’art. 2116 c.c. per l’esclusione dell’obbligo del Fondo di Tesoreria in assenza di versamento da parte del datore di lavoro. La Corte ha ritenuto fondati solo in parte i motivi, distinguendo tra TFR maturato prima della CIGD e TFR maturato durante la CIGD.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente: ha confermato che le quote di TFR maturate prima del periodo di CIG in deroga, dal 1° gennaio 2007 fino all’inizio della CIGD, possono essere ammesse al passivo in privilegio se non risulta provato il versamento al Fondo di Tesoreria; ha invece escluso dal passivo le quote maturate durante la CIGD, dal settembre 2012 al 31 dicembre 2014, perché non gravanti sul datore di lavoro fallito ma sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato nella parte relativa all’ammissione delle quote maturate nel periodo di CIGD e il rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La Corte afferma che la Cassa integrazione in deroga rientra nella previsione del terzo comma, perché costituisce periodo di sospensione con integrazione salariale che va computato ai fini del TFR; tuttavia il relativo onere, per gli anni considerati, grava sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione e non sul datore fallito.
Viene richiamato come base normativa istitutiva della Cassa integrazione in deroga, qualificata come misura eccezionale di integrazione salariale finanziata con risorse pubbliche del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
La censura sulla non analogia della disciplina viene superata dalla ricostruzione normativa della Corte, che considera la CIGD ricompresa nella disciplina del TFR per la sua funzione di integrazione salariale.
È evocato nel ricorso come criterio ermeneutico; la Corte nega che osti alla ricostruzione adottata, valorizzando il dato sistematico e la funzione della CIGD.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’estensione della disciplina sulle quote di TFR; la Corte non accoglie la tesi per le quote maturate durante la CIGD.
art. 1, commi 755-757, L. 296/2006
La Corte ribadisce che il Fondo di Tesoreria opera in un rapporto trilaterale con datore di lavoro, Fondo e lavoratore e che il datore di lavoro non perde la titolarità dell’obbligazione di corrispondere il TFR.
È richiamato per escludere che l’obbligo del Fondo di Tesoreria sia autonomo e indipendente dal versamento del datore; il mancato versamento rileva come fatto estintivo da provare da chi lo eccepisce.
È la base del privilegio riconosciuto al credito da TFR ammesso al passivo per la parte ritenuta dovuta.
È menzionato solo per descrivere il trasferimento del ramo d’azienda e la nuova assunzione della lavoratrice, con cessazione del rapporto presso la società fallita.
art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 185/2008
Richiamato nel descrivere la destinazione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Massime di principio
- La Cassa integrazione in deroga, quando opera come sospensione del rapporto con integrazione salariale, deve essere considerata ai fini della maturazione del TFR secondo la logica dell’art. 2120 c.c., ma l’onere economico va ripartito secondo la disciplina speciale che la finanzia.
- Le quote di TFR maturate durante periodi di CIG in deroga, per gli anni e nei limiti considerati dalla decisione, non gravano sul datore di lavoro fallito ma sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero competente.
- Per le quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria dopo il 1° gennaio 2007, il lavoratore può essere ammesso al passivo del datore di lavoro fallito se non è provato il versamento al Fondo; il mancato versamento costituisce fatto estintivo la cui prova incombe su chi lo deduce.
- Il datore di lavoro non è mero adiectus solutionis causa rispetto al Fondo di Tesoreria: resta parte dell’obbligazione di pagamento del TFR in un rapporto trilaterale con Fondo e lavoratore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la distinzione tra quota di TFR maturata prima della CIGD e quota maturata durante la CIGD è decisiva ai fini dell’ammissione del credito in privilegio.
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