Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa sociale)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per prestazioni assistenziali rese da una casa-famiglia in favore di alcuni minori. La cooperativa che gestiva la struttura aveva chiesto il pagamento al Comune, e il Tribunale aveva accolto la domanda condannando l’ente locale al pagamento di euro 126.645,27 oltre accessori. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il Comune obbligato fosse quello di Campobello di Mazara, in base all’art. 6, comma 4, L. 328/2000, poiché la residenza effettiva dei minori risultava collocabile in quel Comune; aveva inoltre ritenuto sufficiente la previa informazione dell’ente e provata sia l’effettività delle prestazioni sia la congruità delle somme richieste. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato la residenza effettiva dei minori e male valutato le prove; 2) violazione delle norme sull’assunzione di obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’art. 191 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000, deducendo che mancasse o fosse inadeguata la previa informazione del Comune e che non fossero rispettati i vincoli di bilancio e le modalità di assunzione dell’impegno di spesa; 3) censura sulla condanna alle spese dei gradi di merito, prospettata in via derivata e ipotetica quale conseguenza dell’eventuale accoglimento dei primi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, quanto all’omesso esame di fatto decisivo, operava la preclusione del nuovo art. 360, penultimo comma, c.p.c.; quanto alle altre censure, perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non impugnava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la ratio relativa alla mancanza di una specifica deduzione in appello sul tema della previa informazione, e comunque perché le ulteriori doglianze sollecitavano un sindacato inammissibile sulla valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente ipotetico e privo di autonoma censura della statuizione sulle spese. Conseguentemente il Comune è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’obbligo di farsi carico dell’assistenza ricade sul Comune individuato in base alla residenza effettiva del soggetto in stato di bisogno; la previa informazione dell’ente rileva, ma va valutata in concreto e alla luce dell’urgenza del ricovero.
richiamato come parametro della valutazione della prova, ma le doglianze che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
la valutazione e l’apprezzamento delle prove sono riservati al giudice di merito; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
la censura sulla motivazione è inammissibile quando, in sostanza, mira a contestare il merito della valutazione probatoria e non una reale mancanza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando opera la preclusione del nuovo art. 360, penultimo comma, c.p.c. e non viene dimostrato il necessario “doppio conforme” con divergenza tra le ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 360, penultimo comma, c.p.c.
esclude la deducibilità del vizio di omesso esame di fatto decisivo nei giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato dal Comune in tema di assunzione di obbligazioni degli enti locali e di regolarità dell’impegno di spesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000
richiamato come norma sui vincoli di bilancio e sulla regolare assunzione della spesa; la doglianza è stata reputata inammissibile perché non colpiva una ratio autonoma della decisione.
la censura sulle spese deve investire in modo autonomo la decisione impugnata; non è ammissibile una mera prospettazione condizionata all’eventuale accoglimento di altri motivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché interpretazione, attendibilità e concludenza del materiale probatorio restano riservate al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando operi la preclusione normativa applicabile ai giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023 e, comunque, quando il ricorso non dimostri la divergenza tra le rationes fattuali delle decisioni di primo e secondo grado nei casi di doppia conforme.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola di esse rende inutile l’esame delle ulteriori censure.
- La censura sulla regolazione delle spese di lite deve essere autonoma e specifica; non è ammissibile un motivo meramente ipotetico o condizionato all’eventuale accoglimento di altri motivi.
- In tema di prestazioni assistenziali rese in favore di minori, l’individuazione del Comune obbligato può essere effettuata con riguardo alla residenza effettiva del beneficiario, e la previa informazione dell’ente va apprezzata in concreto, tenendo conto anche dell’urgenza del ricovero e degli atti che abbiano coinvolto tempestivamente i servizi sociali.
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