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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17272/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su iniziativa dell'ente previdenziale per ottenere il pagamento di contributi e sanzioni riferiti a quattro giornalisti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che, pur in assenza di subordinazione, i rapporti presentassero i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa: continuità, personalità della prestazione e assoggettamento al coordinamento del committente, con conseguente debenza della contribuzione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accertato una parasubordinazione non richiesta, poiché l'azione monitoria sarebbe stata fondata solo su un preteso lavoro subordinato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, assumendo che i rapporti dovessero essere qualificati come collaborazioni autonome a partita IVA e non come rapporti riconducibili alla contribuzione richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura era inammissibile perché non riportava nemmeno nei tratti essenziali il decreto ingiuntivo e il ricorso monitorio, impedendo di verificare il dedotto vizio di ultrapetizione; peraltro il controricorrente sosteneva che gli atti richiamati nella domanda comprendevano anche il rapporto di collaborazione e non solo il lavoro subordinato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non adeguatamente specificata e, in ogni caso, diretta a ottenere una rivalutazione del merito sulla qualificazione dei rapporti di lavoro, attività non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede che gli atti processuali rilevanti siano riportati in modo sufficiente a consentire il controllo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2222 c.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la natura di lavoro autonomo dei rapporti, ma la Corte non entra nel merito perché la censura mira a una rivalutazione fattuale inammissibile in cassazione.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la riconduzione dei rapporti a collaborazione autonoma; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per la richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce ultrapetizione deve consentire il controllo immediato del vizio attraverso l'indicazione e la trascrizione, almeno nelle parti essenziali, degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, neppure sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a una diversa qualificazione dei rapporti di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro richiede specifica allegazione degli elementi fattuali posti a base della diversa qualificazione; in difetto di specificità, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e legittima la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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