Cassazione Civile, Sentenza n. 33949/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vielmo chiedeva agli assicuratori dei Lloyd's l'indennizzo previsto da polizze di responsabilita civile per la condanna della Corte dei Conti (sent. n. 407/2014/A) che lo aveva ritenuto responsabile di danno erariale in relazione al doppio incarico (direttore generale ULSS e presidente CDA di societa convenzionata). Gli assicuratori avevano negato la copertura sostenendo che la condanna aveva natura restitutoria/implicava perdita di profitto illecito e che la polizza non poteva operare in tali ipotesi. Il ricorso in Cassazione denunciava violazioni in materia di diritto assicurativo (artt. 1905, 1917 c.c.), del principio indennitario e contestava l'interpretazione e l'applicazione della sentenza della Corte dei Conti e delle regole di interpretazione contrattuale; reclamava inoltre il rimborso delle spese legali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condanna contabile consistesse in un risarcimento del danno derivante da prestazione lavorativa inferiore rispetto a quella dovuta e che, di conseguenza, l'operativita della polizza era esclusa perché assicurare la perdita di un profitto illecito o la conservazione di un corrispettivo percepito per una prestazione non resa determinerebbe un indebito arricchimento dell'assicurato, contrario al principio indennitario e all'ordine pubblico assicurativo. Gran parte dei motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisivita o per essere censure di merito non sindacabili in Cassazione. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 10.700,00 per compensi, più spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; è stato altresì richiamato l'obbligo relativo al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al contratto di assicurazione contro i danni; la Corte ha applicato il principio che l'assicurazione indennitaria non può avere ad oggetto il profitto illecito o la conservazione di un indebito.
Richiamato con riferimento all'operativita della copertura e al rimborso di spese legali: se il diritto all'indennizzo è escluso, decade anche il rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato.
principio indennitario
La Corte ribadisce che il contratto di assicurazione contro i danni ha funzione indennitaria e non lucrativa: non può assicurare il mantenimento di un vantaggio indebito o il profitto illecito.
Richiamato per spiegare la distinzione tra restituzione di un indebito e risarcimento del danno derivante da inadempimento: il danno per prestazione non resa legittima la domanda di risarcimento, ma l'assicurazione non può indennizzare l'assicurato fino a provocarne arricchimento.
Norma processuale utilizzata per valutare i motivi di cassazione (inammissibilita per vizio di fatto o mancanza di decisivita).
Richiamato nella discussione sulla qualificazione giuridica dell'obbligazione; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini assicurativi la tipizzazione formale della sentenza contabile.
Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dai motivi del ricorso; la Corte ha ritenuto che la diversa interpretazione contrattuale prospettata dal ricorrente non superasse il limite della non manifesta implausibilità posto al sindacato di Cassazione.
Richiamati con riferimento alla censura per travisamento della prova: la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il travisamento ai sensi di tali disposizioni e che la valutazione probatoria del giudice di merito fosse una delle possibili valutazioni non manifestamente implausibile.
Norme sulla soccombenza e sulla ripartizione delle spese di lite; la Corte ha confermato l'applicazione del principio di soccombenza e rigettato la richiesta di compensazione delle spese.
Richiamata relativamente alla giurisdizione e al valore delle pronunce della Corte dei Conti; non ha modificato l'esito sulla non indennizzabilita.
Norma richiamata per l'assolvimento degli obblighi relativi al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. n. 21216/2022 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui non ci si puo assicurare per la perdita di un profitto illecito; la Corte ha fatto proprio questo principio nel decidere.
Massime di principio
- Le polizze di responsabilita civile hanno funzione indennitaria: non possono essere interpretate in modo da consentire all'assicurato di mantenere un profitto illecito o un corrispettivo percepito per una prestazione non resa.
- La qualificazione formale di una condanna ("restituzione" vs "risarcimento") può essere rilevante ai fini processuali, ma non permette di obbligare l'assicuratore a pagare se l'indennizzo determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell'assicurato.
- La prova e gli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito (e le sentenze di altri giudici usate come prova atipica) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: i motivi che richiedono rivalutazioni di fatto sono spesso inammissibili.
- Se l'operativita della polizza è esclusa, viene escluso anche il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato nella difesa che ha portato alla condanna.
- Le richieste di compensazione delle spese processuali sono discrezionali e la soglia per giustificare la compensazione richiede motivazione stringente da parte del giudice di merito.
- Nelle controversie assicurative con elementi di possibile illecito o arricchimento indebito, la giurisprudenza tende a preservare il principio che l'assicurazione non deve trasformarsi in strumento di liberalizzazione di profitti illeciti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33950/2025 del 24/12/2025
- Sentenza civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33752/2025 del 23/12/2025
- Sentenza civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33807/2025 del 23/12/2025
- Sentenza civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33808/2025 del 23/12/2025
- Sentenza civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33927/2025 del 23/12/2025
- Sentenza civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 33933/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →