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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19206/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'ente territoriale per la casa. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte controricorrente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su alloggi di edilizia sociale assegnati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente territoriale per la casa, ritenendo applicabile l'esenzione per gli immobili destinati ad attività assistenziale/non commerciale alla luce dello ius superveniens introdotto dal d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. in l. n. 27 del 2012, e del d.m. n. 200 del 2012. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, sostenendo che l'esenzione richiedesse comunque l'uso diretto dell'immobile da parte dell'ente e che mancasse prova della natura non commerciale dell'attività; (2) ulteriore violazione dell'art. 91-bis, deducendo che la locazione a terzi non rientrasse nelle modalità di utilizzo rilevanti per l'esenzione; (3) violazione dell'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, assumendo l'incompatibilità tra detrazione d'imposta e pretesa esenzione; (4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla spettanza della detrazione anziché dell'esenzione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo

    è stato richiamato come parametro per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    l'esenzione per gli enti non commerciali presuppone, secondo l'orientamento richiamato, sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo; in particolare, l'utilizzazione diretta dell'immobile e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito o svolte con modalità non commerciali.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8

    richiamato insieme alla disciplina dell'esenzione IMU/ICI quale base normativa della censura del Comune.

  • d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. in l. n. 27 del 2012

    ha rimodulato la disciplina dell'esenzione, ma non ha escluso che la nozione di attività non commerciale resti ancorata a criteri sostanziali; la Corte vi collega la disciplina secondaria del d.m. n. 200 del 2012.

  • d.m. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4

    "a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale"

    per le attività ricettive le modalità non commerciali richiedono corrispettivi simbolici o comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi; tale soglia serve soprattutto a escludere l'esenzione quando superata, ma non basta da sola a dimostrarne la spettanza.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4

    richiamato come base della detrazione d'imposta poi trasposta nella disciplina IMU.

  • d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10

    la Corte lo legge in combinazione con l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, per rilevare l'incompatibilità della pretesa esenzione con il regime della detrazione per gli alloggi di edilizia sociale.

  • l. reg. Piemonte 26 aprile 1993, n. 11

    richiamata solo per indicare l'istituzione delle Agenzie territoriali per la casa come evoluzione degli IACP.

  • l. reg. Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 19, comma 1

    "Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento."

    il canone degli alloggi di edilizia sociale, per sua struttura, è commisurato anche al costo del servizio e quindi non ha natura simbolica.

  • Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 14/R, artt. 4, 5 e 6; allegati A), B) e C)

    sono richiamati per descrivere i criteri di determinazione del canone di locazione, fondati su un valore base corretto mediante coefficienti oggettivi e fasce reddituali.

  • art. 107 TFUE

    richiamato nel passaggio sulla disciplina europea degli aiuti di Stato, per evidenziare che l'esenzione è lecita solo se non integra un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali richiede, in via generale, il concorso di un requisito soggettivo e di uno oggettivo: l'ente deve non avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e l'immobile deve essere destinato a un'attività rientrante tra quelle agevolate e svolta con modalità non commerciali.
  • Per le attività che consistono nella messa a disposizione di immobili a terzi, la semplice percezione di un canone inferiore a quello di mercato non basta a integrare la non commercialità: il corrispettivo deve essere simbolico, ovvero tale da escludere o almeno non rivelare un effettivo rapporto sinallagmatico economico.
  • La previsione regolamentare che consente il beneficio solo quando i corrispettivi non superino una certa soglia opera come criterio di esclusione dell'esenzione in caso di superamento del limite, ma non come presunzione automatica di spettanza quando il limite non è superato.
  • Quando una normativa speciale prevede per una determinata tipologia di immobili una detrazione d'imposta legata alla loro destinazione, tale regime può risultare incompatibile con la pretesa esenzione se la disciplina applicabile non consente di trasformare quella detrazione in un'esenzione piena.
  • Nell'interpretazione della nozione di attività non commerciale rileva anche il diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato: attività svolte da enti senza fine di lucro possono comunque essere economiche se offrono beni o servizi sul mercato dietro corrispettivo, anche modesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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