Cassazione Civile, Ordinanza n. 16803/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'appello, in sede collegiale, aveva accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalla parte privata avverso il decreto monitorio, liquidando a suo favore € 3.000,00 e regolando le spese. Contro tale decreto la parte privata proponeva ricorso per cassazione con sei motivi. I primi due censuravano la liquidazione dei compensi professionali: il ricorrente lamentava, da un lato, carenza/insufficienza di motivazione sulla quantificazione dei compensi per la fase monitoria e per quella di opposizione, e dall'altro la violazione dei parametri forensi e dei criteri di liquidazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto distinguere i due procedimenti e liquidare importi maggiori secondo i valori tabellari. I motivi dal terzo al sesto riguardavano invece la mancata riconoscibilità della maggiorazione del 30% prevista per gli atti depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione: il ricorrente denunciava sia la violazione del divieto di reformatio in peius e dell'effetto espansivo interno, sia l'omessa pronuncia o motivazione apparente sulla domanda relativa alla fase di opposizione, sia l'erronea interpretazione dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, che secondo lui avrebbe comportato un aumento fisso del 30%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo illegittima la liquidazione complessiva dei compensi perché non adeguatamente distinta tra fase monitoria e fase di opposizione e non sufficientemente motivata nei passaggi di calcolo, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei minimi tariffari e dei parametri applicabili. Ha invece rigettato i motivi dal terzo al sesto, affermando che: il giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 costituisce una fase di un unico procedimento; non opera, quindi, il divieto di reformatio in peius invocato dal ricorrente; la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente il diniego della maggiorazione del 30% per il deposito telematico, ritenendo non raggiunta la finalità di agevolare la consultazione e la navigazione degli atti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di merito in € 1.423,50 complessivi, di cui € 225,00 per la fase monitoria ed € 1.198,50 per la fase di opposizione, oltre € 69,73 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
L'opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento relativo alla medesima pretesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio per i motivi rigettati e ravvisa invece carenza di motivazione sui compensi per i primi due motivi.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del minimo motivazionale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato quale norma sul mezzo di ricorso per denunciare violazione di legge e nullità del provvedimento.
Richiamato ai fini della liquidazione dei compensi e del valore della causa.
Richiamato ai fini della liquidazione dei compensi e del valore della causa.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ricorda che nei giudizi di equa riparazione il giudice può ridurre il compenso purché non scenda sotto i minimi, senza necessità di specifica motivazione, secondo l'orientamento richiamato.
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1
Richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
Richiamato in tema di criteri di liquidazione dei compensi professionali.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1
Richiamato tra i parametri per la liquidazione dei compensi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
I parametri tabellari sono criteri di orientamento; il giudice può discostarsene ma deve spiegare i criteri di liquidazione in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis
L'aumento del 30% per atti depositati con modalità telematiche è riconoscibile 'di regola' quando le tecniche informatiche adottate agevolano consultazione e fruizione; la valutazione è discrezionale e sindacabile solo se non controllabile nelle ragioni.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1, terzo e quarto inciso
Richiamato per individuare i minimi tariffari applicabili alle riduzioni dei compensi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabelle 8 e 12
Tabella 8 per la fase monitoria e tabella 12 per la fase di opposizione; la Corte censura la mancata distinta applicazione dei parametri.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione dei compensi, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
Richiamato nel contesto del ricorso per equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, l'opposizione al decreto monitorio ex art. 5-ter l. n. 89/2001 costituisce una fase del medesimo procedimento e non un autonomo grado di impugnazione; le spese vanno quindi liquidate considerando unitariamente l'intera vicenda processuale, pur distinguendo le fasi monitoria e di opposizione.
- Quando il giudice liquida i compensi professionali discostandosi in modo apprezzabile dai parametri medi o operando una riduzione significativa, deve indicare i criteri seguiti e rendere controllabile il percorso logico-quantitativo della liquidazione, soprattutto se la nota spese del difensore è analitica.
- La liquidazione delle spese deve essere distinta per le diverse fasi o procedure previste dal sistema tariffario applicabile; non è sufficiente una quantificazione globale se non consente di verificare il rispetto dei minimi e dei parametri specifici di ciascuna fase.
- La maggiorazione del 30% per il deposito telematico degli atti non opera automaticamente in ogni caso: presuppone che le tecniche informatiche utilizzate siano idonee ad agevolare concretamente consultazione e fruizione degli atti; la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In sede di legittimità è censurabile la motivazione sulla maggiorazione telematica solo se le ragioni del diniego non siano controllabili; se il giudice spiega perché gli atti non risultino realmente navigabili o facilmente consultabili, la censura non può essere accolta.
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