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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14016 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta da Enel sulla prestazione previdenziale complementare erogata in forma di capitale. Egli sosteneva che l'intera differenza tra capitale ricevuto e contributi versati dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, anziché secondo il regime della tassazione separata applicabile al TFR. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole al contribuente sostenendo, con il primo motivo, che l'aliquota del 12,50% potesse applicarsi esclusivamente al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre la sorte capitale dovesse restare soggetta a tassazione separata. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione per il riconoscimento di interessi e rivalutazione non accordati in primo grado e non richiesti mediante appello incidentale.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione del contribuente sull'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la sottoscrizione della relata di notifica da parte di un procuratore dello Stato, diverso dall'avvocato dello Stato che aveva sottoscritto il ricorso, costituisse una mera irregolarità amministrativa non invalidante. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti a fondi previdenziali complementari aziendali prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 devono essere distinti: la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione del capitale sul mercato finanziario è tassato al 12,50%. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece interamente soggetti a tassazione separata. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, che dovrà verificare concretamente gli investimenti del fondo, il rendimento conseguito e la sua attribuzione alla posizione individuale, rideterminando l'eventuale rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; anche interessi e rivalutazione dovranno essere valutati dal giudice del rinvio nei limiti della domanda e solo dopo l'eventuale accertamento del credito.

Norme richiamate

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    L'aliquota agevolata del 12,50% si applica soltanto alla quota della prestazione qualificabile come rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    La sorte capitale della prestazione previdenziale, e per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 l'intera prestazione, è soggetta al regime della tassazione separata.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Il regime tributario previsto per le prestazioni dei fondi pensione si applica agli iscritti successivamente all'entrata in vigore della normativa, mentre per i cosiddetti vecchi iscritti rileva la disciplina precedente, come interpretata dalla giurisprudenza.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997

    La norma interpretativa contribuisce a distinguere il regime applicabile agli iscritti alle forme pensionistiche complementari prima e dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1

    È richiamato nel quadro della disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali complementari, senza incidere sul criterio sostanziale individuato dalla Corte per la distinzione tra capitale e rendimento.

  • Codice civile, art. 2697

    La ripartizione della prestazione tra sorte capitale e rendimento richiede la prova degli elementi concreti relativi alla gestione del fondo e ai risultati degli investimenti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la questione relativa a interessi e rivalutazione è stata tuttavia assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 56

    Sono richiamati in relazione ai limiti dell'impugnazione nel processo tributario e al divieto di introdurre in appello questioni non devolute.

  • Legge n. 53 del 1994, artt. 1 e 3, e Legge n. 69 del 2009, art. 55

    La diversa sottoscrizione della relata di notifica all'interno dell'Avvocatura dello Stato è stata qualificata come mera irregolarità, non come causa di nullità o inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali complementari aziendali cui il contribuente era iscritto prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario.
  • L'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera differenza tra capitale ricevuto e contributi versati: è necessaria la prova che la somma derivi da effettivi investimenti del fondo sui mercati finanziari e dal rendimento da essi prodotto.
  • La sorte capitale resta soggetta alla tassazione separata prevista per le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; il trattamento agevolato riguarda solo il rendimento netto accertato.
  • La certificazione del fondo può essere rilevante, ma deve dimostrare concretamente natura e ammontare del rendimento finanziario e non limitarsi a indicare una differenza contabile residuale.
  • Quando il giudice di merito non effettua questa distinzione, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova istruttoria, anche mediante consulenza tecnica.
  • Gli interessi e la rivalutazione possono essere riconosciuti soltanto nei limiti della domanda e dopo aver accertato l'esistenza e l'ammontare effettivo del credito di rimborso.

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