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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per l’ICI 2002 su un immobile nel quale l’Istituto svolgeva un’attività ricettiva, ritenuta esercitata con modalità commerciali; perciò aveva negato l’esenzione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. L’Istituto contestava l’accertamento sostenendo, con tre motivi, che l’esenzione non richiedesse di valutare la natura commerciale dell’attività; che le concrete modalità del servizio (perdita economica, prezzi calmierati, attività discontinua e utenti limitati) fossero state trascurate; e che l’attività ricettiva riguardasse soltanto una delle due unità immobiliari. Ha inoltre invocato un giudicato esterno relativo ad annualità successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso che il giudicato relativo agli anni 2003-2005 vincolasse la decisione sull’ICI 2002, perché le modalità di esercizio dell’attività possono variare nel tempo e non era stata provata una qualità permanente. Ha rigettato il primo motivo: l’esenzione richiede sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, da verificare in concreto, e l’attività astrattamente riconducibile a una categoria agevolata non deve essere svolta con modalità commerciali. Ha rigettato il secondo: le doglianze sui prezzi, sulle perdite, sulla discontinuità e sugli utenti erano generiche e non indicavano come e quando l’Istituto avesse assolto l’onere di provare i requisiti dell’esenzione; miravano, in sostanza, a una non consentita nuova valutazione dei fatti. Ha rigettato anche il terzo: la dedotta distinzione tra le due unità non era sostenuta da specifiche indicazioni di prove pretermesse e si fondava anche su circostanze successive al 2002. Confermate quindi le decisioni di merito che avevano riconosciuto la debenza dell’imposta. L’Istituto è stato condannato alle spese della fase di Cassazione, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale

    L’esenzione non discende dalla sola natura dell’ente né dalla classificazione astratta dell’attività. Occorrono congiuntamente il requisito soggettivo dell’ente e quello oggettivo dell’uso dell’immobile; quest’ultimo richiede di accertare in concreto che l’attività agevolata non sia esercitata con modalità commerciali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale

    La disposizione, richiamata ai fini del requisito soggettivo dell’esenzione ICI, esclude il beneficio quando l’ente abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

  • Codice civile, art. 2697

    La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Cass. n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005), spetta a chi sostiene di averne diritto. Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 c.c. , per cui "spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della... esenzione" (Cass. n. 14146 del 24 settembre 2003)

    Chi invoca un’esenzione tributaria, quale deroga al regime ordinario d’imposizione, deve provare in concreto i fatti e le condizioni che danno diritto al beneficio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di giudicato esterno formulata dall'ente religioso nella memoria ex art. 378 c.p.c..

    La norma è richiamata per la memoria depositata in Cassazione con cui l’Istituto ha sollevato l’eccezione di giudicato esterno; la Corte ha esaminato tale eccezione e l’ha ritenuta non ostativa alla decisione.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non basta che il soggetto sia un ente religioso o che l’attività rientri astrattamente tra quelle agevolabili: occorre dimostrare anche che l’immobile sia usato per l’attività richiesta e che questa, in concreto, non sia svolta con modalità commerciali.
  • La prova dei requisiti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca. Elementi come prezzi ridotti, perdite, attività discontinua o utenti selezionati devono essere provati e collegati concretamente alle condizioni legali; allegazioni generiche non bastano.
  • L’esenzione può essere riconosciuta per una parte dell’immobile e negata per un’altra, se le rispettive destinazioni e modalità d’uso sono accertate e provate distintamente.
  • Un giudicato relativo ad altri periodi d’imposta non determina automaticamente l’esito per l’annualità in causa quando la decisione dipende da modalità di esercizio dell’attività suscettibili di mutare nel tempo; occorre verificare se l’accertamento precedente riguardi una qualità effettivamente permanente.
  • In Cassazione non è sufficiente contrapporre la propria lettura dei fatti a quella dei giudici di merito: la censura deve individuare con precisione l’errore giuridico o la prova decisiva che sarebbe stata omessa, senza chiedere una nuova valutazione complessiva del merito.

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