Sentenza del 08/07/2016 n. 13972 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Operatività della presunzione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2002, emesso dopo il rinvenimento di beni e di due magazzini di deposito non dichiarati. La società aveva chiesto il condono ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 per l’omessa comunicazione dei magazzini. In appello la CTR Lombardia aveva ridotto la ripresa a 35.442 euro, ritenendo superata la presunzione di cessione per i beni rinvenuti in uno dei box non dichiarati. L’Agenzia ha contestato che il condono sanasse anche gli effetti sostanziali dell’omessa comunicazione, sostenendo che riguardasse soltanto la sanzione per la violazione formale; ha inoltre dedotto che un’estensione dell’effetto sanante avrebbe impedito indiscriminatamente l’accertamento dell’imponibile. La contribuente aveva indicato beni per 67.540,88 euro rinvenuti in un box, beni per 33.962,72 euro non rinvenuti e ulteriori beni per 1.478,40 euro ritrovati successivamente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, senza la dichiarazione di variazione prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, il trasferimento o l’utilizzo di un nuovo locale è inopponibile all’Amministrazione finanziaria; il condono dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 definisce soltanto la violazione formale e non rende opponibile il magazzino ai fini del superamento della presunzione di cessione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società; è così tornata applicabile la presunzione di cessione. La censura sulla carenza di motivazione dell’atto, già respinta dalla CTR e non impugnata dalla contribuente, è rimasta ferma. P.H.I. s.r.l. è stata condannata a rimborsare le spese di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in mancanza della denunzia di variazione, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività, così come la modificazione di ogni altro elemento indicato nella denunzia, è inopponibile all'amministrazione finanziaria
Le variazioni del luogo di esercizio dell’attività, compresi i locali di deposito, devono essere comunicate all’ufficio competente. Se la comunicazione manca, il contribuente non può opporre all’Amministrazione il nuovo locale ai fini della disciplina delle presunzioni.
Art. 53, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53, comma 1, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, quand'anche si tratti di locali di pertinenza del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi all'esercizio dell'impresa non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei termini stabiliti
I beni dell’impresa non reperiti nei locali formalmente dichiarati sono soggetti alla presunzione di cessione, salvo che il contribuente dimostri il contrario nelle forme previste. Un locale non dichiarato non può essere usato per superare la presunzione, anche se appartiene o è nella disponibilità del contribuente.
Art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Prevedono il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 2 e D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, che, agli effetti della disciplina delle presunzioni di cessione, la disponibilità di depositi o altri locali deve risultare dalla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, "sempre che di data anteriore al passaggio dei beni" (art. 1).
La disponibilità di depositi o altri locali rileva per escludere la presunzione soltanto se risulta dalla dichiarazione prescritta e se la dichiarazione è anteriore al passaggio dei beni.
Art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione attiene solo al profilo dell'infrazione formale, ma non rende opponibile all'Amministrazione un luogo destinato all'esercizio dell'impresa, originariamente inopponibile per la mancanza di comunicazione, ai fini del superamento della presunzione di cessione.
La definizione agevolata della sanzione per l’omessa comunicazione estingue o regolarizza il profilo sanzionatorio formale, ma non attribuisce efficacia retroattiva alla comunicazione omessa e non elimina le conseguenze sostanziali dell’omissione ai fini dell’accertamento.
Massime di principio
- Per opporre all’Amministrazione un nuovo luogo di esercizio o un deposito ai fini IVA, occorre effettuare la comunicazione prevista dalla legge nei tempi prescritti; la mera disponibilità materiale del locale non basta.
- La definizione agevolata della sanzione per un’omissione dichiarativa formale non sana automaticamente gli effetti sostanziali dell’omissione né rende opponibile, per il passato, un locale non dichiarato.
- La presunzione di cessione si valuta rispetto ai locali risultanti dalle comunicazioni formali rilevanti al momento del passaggio dei beni. Una dichiarazione successiva non basta a escluderla per beni già collocati in un deposito non dichiarato.
- Nel valutare se la presunzione sia superata, è decisivo che il locale di deposito sia stato dichiarato in modo tempestivo; il successivo rinvenimento dei beni in un locale non dichiarato non è, da solo, sufficiente a neutralizzare la presunzione.
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