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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la ripresa a tassazione dei corrispettivi pattuiti per l’affitto di un ramo d’azienda, non dichiarati da C. s.r.l. per il periodo 28 dicembre 2005-31 dicembre 2005, in seguito alla messa in liquidazione. La CTR Campania aveva confermato la legittimità della ripresa, rilevando che lo scioglimento produce effetti dall’iscrizione della relativa causa nel registro delle imprese e che l’atto risultava presentato il 10 gennaio 2006. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la società ha denunciato omessa e insufficiente motivazione: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe trascurato la documentazione, in particolare il contratto di affitto, e avrebbe concentrato l’esame sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta anziché sulla mancata esposizione dei corrispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo cumulava censure di omessa e insufficiente motivazione, prospettate in modo incompatibile e senza distinguere puntualmente le rispettive ragioni; inoltre, non era autosufficiente perché la società non aveva riprodotto gli elementi documentali che assumeva trascurati. La doglianza era anche generica e sollecitava, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti o denunciava un errore revocatorio, questioni non riesaminabili in sede di legittimità. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR Campania e la ripresa a tassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione deve individuare in modo preciso e coerente il vizio denunciato; non consente di rimettere alla Corte la selezione e la formulazione delle censure né di ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto

    Chi lamenta che il giudice di merito abbia omesso o valutato erroneamente prove deve indicarne specificamente il contenuto nel ricorso, così da consentire alla Corte di valutare la censura senza consultare atti o fonti esterni.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto e coerente: non si possono sovrapporre, senza specificazione, vizi motivazionali diversi e potenzialmente incompatibili.
  • Chi deduce l’omessa o insufficiente valutazione di documenti o prove deve riportarne o descriverne puntualmente il contenuto nel ricorso e indicare perché siano decisivi; il semplice rinvio agli atti del giudizio di merito non basta.
  • La cassazione non è un nuovo grado di giudizio sul fatto: contestazioni generiche sulla ricostruzione fattuale o richieste di rivalutare le prove non sono ammissibili come censure di legittimità.

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