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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per la cessione alla Italian Hospital Group S.p.A. del ramo d’azienda costituito dal complesso ospedaliero, comprensivo di immobili e avviamento. L’Ufficio aveva attribuito ai beni immobili e all’avviamento valori superiori a quelli dichiarati. In primo grado, dopo una CTU, i valori furono ridotti a quelli stimati dal consulente, le imposte ipocatastali furono commisurate al valore effettivo degli immobili e le sanzioni ridotte al minimo; gli appelli furono respinti dalla CTR della Basilicata, sezione di Potenza. In Cassazione l’Agenzia ha contestato il rigetto del proprio appello incidentale per omessa pronuncia e difetto di motivazione. La società acquirente ha riproposto questioni sul criterio di valutazione automatica, sulla motivazione dell’accertamento, sulla decadenza e sulla proroga dei termini, sulla natura suppletiva delle imposte ipocatastali, sulla deducibilità delle passività e sulle sanzioni. La Congregazione ha contestato, tra l’altro, la decadenza e la validità della notificazione, la deducibilità delle passività, la proroga dei termini e le sanzioni; ha inoltre lamentato l’omessa declaratoria d’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi relativi alla stessa sentenza e li ha rigettati tutti. Il ricorso principale dell’Agenzia è stato giudicato inammissibile e comunque infondato: le censure erano formulate in modo non specifico e non individuavano chiaramente il capo contestato; inoltre la CTR aveva esaminato i punti controversi. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato: le censure sul criterio automatico e sulla motivazione miravano a ottenere un nuovo esame del merito; le questioni dipendenti dall’applicabilità di tale criterio sono rimaste assorbite. Sono state respinte le doglianze sulla decadenza, perché il termine di trenta giorni per il controllo dell’autoliquidazione non comporta una decadenza del potere accertativo e la proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002 opera senza distinzione tra imposta principale, complementare o suppletiva, ricorrendone i presupposti. È stata inoltre esclusa la deducibilità delle passività ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, non essendo stati separatamente negoziati singoli beni aziendali con autonomi corrispettivi. Le censure sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili perché assertive e dirette a una nuova valutazione di merito. Il ricorso della Congregazione è stato dichiarato ammissibile come incidentale, ma rigettato: la censura sulla notifica non superava la ratio della decisione e, in concreto, la completezza e conformità dell’atto risultavano dalla sua composizione certificata in dodici pagine; sono state respinte anche le doglianze sulla deducibilità delle passività e sulla proroga dei termini, mentre quelle sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili. La censura sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio è stata dichiarata inammissibile per difetto d’interesse, poiché l’appello era stato respinto e la valutazione della CTU confermata. È stato infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia successivo al proprio ricorso principale, per consumazione del diritto d’impugnazione. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. — specificità dei motivi di ricorso per cassazione

    le argomentazioni dedotte dalla parte ricorrente appaiono in deciso contrasto con il principio di specificità dell'impugnazione che impone un dovere di chiarezza nella circostanziata definizione dei precisi limiti della critica in relazione tanto ai punti che si intendono fare oggetto di censura, quanto alle manchevolezze rilevate nel ragionamento del giudicante.

    Il ricorso deve identificare con chiarezza il capo impugnato e gli specifici errori attribuiti alla decisione. La riproduzione estesa degli atti processuali non sostituisce l’esposizione circostanziata delle censure e può condurre all’inammissibilità.

  • Art. 23, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Secondo l'orientamento espresso da questa Corte la disposizione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4 "deve intendersi riferita (ipotesi questa fatta salva dal primo comma della stessa norma) al caso in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi, singoli beni del compendio aziendale", circostanza che non ricorre, e non è dimostrato che ricorra, nel caso di specie.

    L’esclusione prevista dalla disposizione riguarda la cessione separata di singoli beni aziendali con corrispettivi autonomi; non si applica, in assenza di tale separata negoziazione, alla cessione unitaria del compendio aziendale.

  • Art. 3-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    Va considerato che alcuna decadenza o conseguenza limitativa per il potere accertativo dell'amministrazione (nelle diverse forme nelle quali questo può articolarsi) risulta normativamente previsto per l'eventuale mancata osservanza da parte dell'amministrazione stessa del termine di trenta giorni indicato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, art. 3 ter, per il controllo della regolarità dell'autoliquidazione.

    Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il controllo della regolarità dell’autoliquidazione non determina, di per sé, decadenza né limita il successivo potere accertativo dell’Amministrazione.

  • Art. 11 della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Nè alcuna limitazione in riferimento alla natura dell'imposta (principale, complementare o suppletiva) risulta stabilita in ordine all'area di operatività della proroga sancita circa i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, se non la condonabilità del debito tributario e la mancata presentazione della necessaria domanda (o che questa sia priva di effetti): e questa Corte si è espressa per la condonabilità di una lite concernente l'imposta suppletiva di registro.

    La proroga biennale dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non è esclusa perché l’imposta è suppletiva: rilevano la condonabilità del debito e la mancata presentazione, o l’inefficacia, della domanda di definizione.

  • Art. 2, comma 46, della L. 24 dicembre 2003, n. 350

    Il giudice di merito si è pronunciato sulla questione della decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo escludendo che questa fosse intervenuta in ragione della proroga biennale stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, alla luce anche di quanto stabilito dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46.

    La disposizione concorre, secondo la decisione, a fondare l’applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002 nel caso concreto.

  • Art. 148 c.p.c.

    Se ne può dedurre che quando la completezza e conformità dell'atto notificato non sia oggetto di specifica contestazione, sussistono comunque, al di là della "violazione" del precetto formale, i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tanto più quando sia possibile accertare direttamente, e questo è il caso che ci occupa, la integralità dell'atto notificato.

    La collocazione della relata non comporta automaticamente l’invalidità della notificazione quando la completezza e la conformità dell’atto non siano specificamente contestate e sia comunque verificabile che l’atto notificato è integro e ha raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    Qualora la relazione di notificazione sia, invece annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. , comma 2, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    Il vizio formale della notificazione comporta nullità quando mancano i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo, in particolare la garanzia che sia stato consegnato l’atto nella sua integralità. Nel caso deciso, tuttavia, l’integrità risultava certificata e non era stata specificamente contestata.

  • Artt. 370 e 371 c.p.c.

    ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.

    Contro la stessa sentenza, una seconda impugnazione per cassazione si converte in ricorso incidentale, anche se presentata con atto autonomo, e deve rispettare il termine processuale indicato.

  • Art. 371 c.p.c. e principio di consumazione del diritto d’impugnazione

    la consumazione del diritto di impugnazione conseguente alla proposizione del ricorso principale per cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il ricorso originario ovvero reiterare i motivi già prospettati mediante la proposizione di un successivo ricorso incidentale che, se avanzato, va dichiarato inammissibile.

    Dopo aver proposto il ricorso principale, la stessa parte non può utilizzare un successivo ricorso incidentale per introdurre ulteriori censure o riproporre quelle già formulate: il diritto d’impugnazione si è consumato.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta trascrivere gli atti dei gradi precedenti: ogni motivo deve indicare in modo autosufficiente il capo contestato, l’errore imputato al giudice e le ragioni della critica; altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
  • La cessione unitaria di un’azienda o di un ramo d’azienda non equivale alla negoziazione separata dei singoli beni. La regola sulle passività richiamata dalla decisione opera quando i beni siano ceduti separatamente e con corrispettivi autonomi.
  • Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il controllo dell’autoliquidazione non determina, da solo, la decadenza dal potere di accertamento. La proroga prevista dalla legge di definizione dei carichi tributari può applicarsi anche all’imposta suppletiva, se ne ricorrono i presupposti.
  • Un’irregolarità formale nella collocazione della relata non comporta necessariamente nullità: occorre valutare se l’atto consegnato fosse integro e conforme e se la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo; è importante contestare specificamente eventuali incompletezze o difformità.
  • La parte che ha già proposto ricorso principale per cassazione non può presentare poi un ulteriore ricorso incidentale per aggiungere o reiterare motivi contro la medesima sentenza.
  • Una censura contro una statuizione non può essere accolta se manca l’interesse concreto: se l’appello contestato è stato comunque respinto e l’esito richiesto è già stato ottenuto, la relativa doglianza può risultare inammissibile.

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