Sentenza del 08/07/2016 n. 13970 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - Accertamento in concreto - Parametri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992. Ha contestato il riconoscimento dell’esenzione ICI per l’anno 2006, in particolare per l’immobile adibito ad attività ricettiva: secondo il Comune, il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente la destinazione astratta dell’immobile e aveva escluso che l’utilizzo anche parzialmente commerciale facesse venir meno l’esenzione, senza verificare in concreto le modalità dell’attività. La contestazione riguardava questa porzione; per le unità adibite ad abitazione delle suore si era formato il giudicato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che l’esenzione per l’immobile destinato ad attività ricettiva non poteva essere riconosciuta sulla sola base della natura astrattamente assistenziale dell’attività: occorreva accertare rigorosamente in concreto che essa non fosse svolta con modalità commerciali, considerando, tra l’altro, le caratteristiche degli ospiti, la durata dell’apertura annuale e soprattutto l’importo delle rette rispetto ai prezzi di mercato. La Cassazione non ha deciso definitivamente se l’immobile fosse imponibile: tale verifica è demandata al giudice di rinvio. È rimasta invece ferma, per mancata impugnazione, la decisione sull’esenzione delle porzioni destinate ad abitazione delle suore.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale»
L’esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell’ente non commerciale sia quello oggettivo dell’uso esclusivo dell’immobile per attività agevolate. Quest’ultimo va verificato in concreto: la categoria dell’attività o la destinazione dichiarata non bastano se le modalità operative sono commerciali.
Art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
«l'esenzione dall'imposta prevista del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia)»
La norma, richiamata dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, individua il requisito soggettivo dell’esenzione: l’attività agevolata deve essere svolta da un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005
La Corte ha ritenuto che la disposizione, invocata per sostenere l’esenzione, non fosse conforme al diritto comunitario e che, essendo rimasta vigente per un periodo breve rispetto all’annualità d’imposta, non fosse idonea a determinare il regime di esenzione preteso nel caso.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non basta che il proprietario sia un ente religioso o che l’attività rientri astrattamente tra quelle agevolate: devono sussistere sia il requisito soggettivo dell’ente sia il requisito oggettivo dell’uso esclusivo dell’immobile per l’attività esente.
- Il requisito oggettivo va provato dal contribuente e accertato con riferimento alle modalità effettive di svolgimento dell’attività, non soltanto alla destinazione formale o alla documentazione che la descrive.
- Per valutare se un’attività ricettiva o assistenziale abbia modalità commerciali sono rilevanti, tra gli altri elementi, il tipo di ospiti, il periodo di apertura e il rapporto tra rette applicate e prezzi di mercato. Rette significativamente inferiori al mercato sono un elemento importante per escludere un’attività commerciale e una distorsione della concorrenza.
- L’eventuale uso commerciale anche non prevalente può escludere l’esenzione per l’immobile interessato; la verifica deve però riguardare le singole porzioni e il loro utilizzo concreto.
- In sede d’impugnazione, le porzioni o i capi della decisione non specificamente contestati possono passare in giudicato e non essere più oggetto del giudizio di rinvio.
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