Sentenza del 08/07/2016 n. 13974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004 furono notificati alla società e ai soci distinti avvisi di accertamento, relativi, tra l’altro, a maggiori ricavi, costi ritenuti non inerenti e indebite detrazioni. La CTP accolse i ricorsi riuniti, ritenendo che il solo scostamento dagli studi di settore non bastasse a fondare l’accertamento; la CTR della Valle d’Aosta confermò l’esito, considerando non grave lo scostamento del 7,76% e rilevando la regolare tenuta delle scritture. In Cassazione l’Agenzia dedusse: 1) omessa pronuncia sul motivo d’appello secondo cui l’accertamento era fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la regolarità formale delle scritture non lo impediva; 3) omessa motivazione sulla base della quale la CTR avrebbe ricondotto l’accertamento al solo scostamento dagli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva comunque deciso la questione qualificando l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ragione effettiva della decisione: la CTR aveva riconosciuto che si trattava di accertamento analitico-induttivo e aveva applicato la disciplina delle gravi incongruenze, escludendone in fatto la sussistenza. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi respinto nel merito quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile per il resto; confermato l’esito favorevole ai contribuenti. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese a ciascuno dei tre resistenti, liquidate in 3.645 euro per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
La CTR non ha affermato che la verifica è stata intrapresa sulla base di incongruenza con lo studio di settore non sufficientemente grave, ovvero che l'avviso di accertamento si basava unicamente sull'incongruenza con lo studio di settore, ma ha riconosciuto l'esistenza di un accertamento ai sensi al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e ha considerato applicabile alla fattispecie la norma di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in base alla quale l'accertamento di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), può essere fondato anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, riconoscendo in linea di accertamento di fatto l'inesistenza delle gravi incongruenze.
La decisione tratta l’accertamento analitico-induttivo come fondato sulla disposizione citata e rileva che la CTR ne aveva riconosciuto la natura, escludendo però in fatto la presenza delle gravi incongruenze rilevanti nel caso concreto. La Corte non ha stabilito che la regolarità formale delle scritture impedisca di per sé tale accertamento.
Art. 62 sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993
La CTR non ha affermato che la verifica è stata intrapresa sulla base di incongruenza con lo studio di settore non sufficientemente grave, ovvero che l'avviso di accertamento si basava unicamente sull'incongruenza con lo studio di settore, ma ha riconosciuto l'esistenza di un accertamento ai sensi al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e ha considerato applicabile alla fattispecie la norma di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in base alla quale l'accertamento di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), può essere fondato anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, riconoscendo in linea di accertamento di fatto l'inesistenza delle gravi incongruenze.
La norma consente di fondare l’accertamento analitico-induttivo anche su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell’attività o dagli studi di settore. Nel caso concreto la CTR aveva escluso in fatto che lo scostamento del 7,76% integrasse una grave incongruenza.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia: il giudice d’appello aveva provveduto sulla questione, qualificando l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha rilevato che il ricorso rispettava il requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, insieme a quello di sommaria esposizione dei fatti; non ne è derivata una causa di inammissibilità del primo motivo.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato il ricorso per cassazione nelle ipotesi di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione dedotte dall’Agenzia; il primo motivo è stato rigettato e gli altri dichiarati inammissibili perché non investivano la ratio decidendi.
Massime di principio
- La mera presenza di uno scostamento dagli studi di settore non equivale automaticamente a una grave incongruenza: la rilevanza va valutata in concreto, considerando entità dello scostamento e circostanze dell’attività.
- La regolare tenuta formale delle scritture contabili non risolve da sola la questione della legittimità dell’accertamento analitico-induttivo; occorre individuare la base effettiva dell’accertamento e i presupposti probatori applicabili.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata. Una censura fondata su una lettura diversa della motivazione, o che attacca una ratio non adottata dal giudice, può essere dichiarata inammissibile.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice ha deciso la questione, anche se l’ha affrontata attraverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
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