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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05751/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011. La contribuente ha sostenuto che la cartella presupposta fosse stata notificata soltanto in data 1 giugno 2017 e che, quindi, fosse ormai prescritta. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica della cartella. In appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo valida la costituzione dell'agente della riscossione e provata la notifica della cartella prodromica al preavviso, eseguita mediante deposito presso il Comune e successiva raccomandata informativa. In cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, per avere la CTR valorizzato copie documentali prodotte dall'agente della riscossione, asseritamente disconosciute dalla contribuente; (2) violazione dell'art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992 e del d.m. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese, ritenuta ingiustificata e priva di specificazione delle voci tariffarie. Con memoria la ricorrente ha inoltre dedotto l'intervenuto giudicato esterno formatosi su una sentenza tributaria successiva, resa tra le stesse parti, che aveva accolto l'impugnazione di un atto di riscossione fondato anche sulla medesima cartella presupposta, dichiarata non notificata.

La decisione

La Corte ha preso atto del giudicato esterno sopravvenuto, ritenendone ammissibile la produzione in cassazione perché formatosi dopo la proposizione del ricorso, e ha rilevato che tale giudicato aveva travolto la cartella di pagamento posta a base del preavviso di fermo oggetto di causa. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione della cartella nel corso del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato in pendenza del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La ricorrente lo invoca per contestare l'utilizzabilità della prova documentale in copia prodotta dall'agente della riscossione; la Corte non si sofferma nel merito del motivo, poiché decide sulla base del giudicato esterno sopravvenuto.

  • art. 1, comma 163, L. 296/2006

    Richiamato nel primo motivo per contestare la prova della notifica della cartella presupposta; la Corte non affronta la censura perché ritiene assorbente il giudicato esterno.

  • art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • d.m. 55/2014

    Invocato per censurare la liquidazione delle spese; la Corte non esamina il merito della doglianza perché dispone la compensazione delle spese in ragione del giudicato sopravvenuto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la produzione del documento attestante il giudicato esterno sopravvenuto è ammissibile in cassazione e non incontra il divieto di cui a tale norma.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno sopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione può essere prodotto in sede di legittimità, senza incontrare il divieto di nuovi documenti, quando sia formatosi dopo l'introduzione del giudizio.
  • Quando un giudicato esterno sopravvenuto travolge l'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impugnata, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta caducazione dell'atto presupposto determina la definizione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso originariamente proposti, che restano assorbiti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per effetto di un giudicato sopravvenuto, è legittima la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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