Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30642/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti di un consorzio agricolo, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la regolarità del registro di produzione e commercializzazione del mosto, la pretesa reale produzione di mosto da parte del fornitore e l'asserita inconsapevolezza del consorzio rispetto alla frode. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. per non avere la CTR attribuito valore probatorio al PVC e per avere erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'inesistenza delle operazioni; violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per avere riconosciuto la detrazione IVA nonostante la prova presuntiva della frode e la sua riferibilità o conoscibilità.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la CTR abbia trascurato il complesso degli indizi raccolti nel PVC e abbia dato rilievo a dati non decisivi, come la sola regolarità formale delle scritture contabili e dei registri. Ha ribadito che, in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre sul contribuente grava la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni o, in alternativa, della loro sola inesistenza soggettiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come norma in tema di deducibilità dei costi, nel contesto della prova delle operazioni fatturate.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova, nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, grava sull'Ufficio quanto alla contestazione, ma sul contribuente quanto alla prova dell'effettività delle operazioni o della loro diversa natura soggettiva.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2700 c.c. in tema di efficacia probatoria del PVC.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margini di apprezzamento; per gli altri contenuti vale come elemento probatorio da valutare.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione IVA non spetta quando le fatture si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti; il contribuente non può invocare la sola regolarità formale per ottenerla.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e un quadro indiziario grave, preciso e concordante, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente.
  • Il contribuente, per ottenere la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA, deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni oppure dimostrare che si tratta di operazioni solo soggettivamente inesistenti; non bastano la fattura, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: fa fede privilegiata per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, mentre per le dichiarazioni di terzi o delle parti costituisce comunque un elemento di prova che il giudice deve valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
  • In presenza di un articolato corredo indiziario non può essere decisiva la sola regolarità formale delle scritture contabili, se il giudice di merito omette di confrontarsi con gli indizi specifici che sorreggono la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.