Cassazione Civile, Ordinanza n. 22251/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta DOCFA relativa a un parco eolico nel territorio di Potenza, contestando la esclusione dalla rendita di componenti impiantistiche, in particolare della torre-traliccio degli aerogeneratori, e ricalcolando la rendita includendo anche altri elementi di costo. La società contribuente aveva impugnato l'atto e in sede di rinvio la Corte regionale aveva ritenuto che la torre fosse parte inscindibile dell'aerogeneratore, strumentale al processo produttivo, e ne aveva espunto il valore dalla rendita, rideterminando quest'ultima con il valore di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione e sul processo tributario; 2) violazione della disciplina catastale (art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015 e art. 1, comma 244, l. 190/2014) sostenendo che la torre non dovesse essere esclusa e che, comunque, la sentenza avesse male applicato i criteri di stima; 3) omessa pronuncia su componenti della pretesa fiscale ulteriori rispetto alla torre (lotto, plinto, spese tecniche, oneri finanziari, profitto d'impresa); 4) violazione delle norme sulla determinazione della rendita catastale, lamentando che il giudice di rinvio non avesse correttamente applicato il criterio del costo di ricostruzione e non avesse valorizzato tutte le componenti residue secondo le istruzioni di prassi. La società ha resistito con controricorso e ha chiesto anche la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione processuale dell'ammissibilità della censura per omessa motivazione/omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha respinto le doglianze sul primo, secondo e terzo motivo, escludendo sia la motivazione apparente sia l'omessa pronuncia, e ha ritenuto infondate o inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il quarto motivo, affermando che il giudice di rinvio, una volta esclusa la torre eolica dalla rendita perché funzionale al processo produttivo, avrebbe dovuto rideterminare correttamente la rendita delle componenti residue applicando il criterio normativo di stima catastale e tenendo conto di spese tecniche, profitto d'impresa, oneri finanziari e degli altri elementi rilevanti. La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto sulla persistente operatività dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014, non abrogato dalla l. 208/2015, e sul fatto che, per gli impianti eolici, esclusi torre e aerogeneratori, la rendita va calcolata sulle sole componenti residue (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata). Il ricorso è stato dunque accolto parzialmente, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame della quantificazione della rendita catastale.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità della motivazione; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse motivazione apparente.
invocato dalla ricorrente sul vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e logicamente comprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la violazione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
invocato per sostenere il superamento dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha precisato i poteri del giudice di rinvio e ha respinto la censura nella parte riferita alla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per i motivi sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte ha distinto il vizio processuale dal mero dissenso sul merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per le doglianze di violazione di legge in tema di catasto e criteri di stima; accolto solo il quarto motivo nei limiti esposti.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
norma che ridefinisce l'oggetto della stima catastale degli immobili speciali e particolari; non esclude il procedimento di stima né abroga la disciplina estimativa previgente, ma esclude dalla rendita macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 22, l. n. 208 del 2015
richiamato insieme al comma 21; la Corte lo considera parte della riforma catastale che non elimina il criterio estimativo precedente per le componenti residue.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
disposizione che attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative degli immobili speciali; la Corte afferma che non è stata abrogata dalla legge del 2015.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
base normativa dell'attribuzione della rendita catastale per stima diretta degli immobili speciali.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
disciplinano il procedimento di stima diretta e indiretta; nel caso concreto la Corte richiama il criterio del costo di ricostruzione per la rendita degli immobili speciali.
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte non ne fa il fulcro della decisione, ma lo colloca nel sistema catastale applicabile.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, usato per escludere la motivazione apparente.
richiamati nel contesto del libero convincimento e della valutazione delle prove; la Corte afferma che l'eventuale erronea valutazione delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile come violazione di legge.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la parte non condivida l'apprezzamento delle prove o delle tesi tecniche valorizzate dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio in cassazione: la critica alla forza persuasiva attribuita alle prove è, di regola, un sindacato di merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la sua attività di rideterminazione del quantum resta vincolata anche al thema decidendum fissato dalle parti e, se la cassazione ha riguardato solo una specifica componente del calcolo, non si esaurisce necessariamente in quella sola componente.
- In materia catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la legge del 2015 ha ridefinito l'oggetto della stima escludendo i beni funzionali allo specifico processo produttivo, ma non ha eliminato il sistema di stima diretta e indiretta previsto dalla disciplina previgente per le componenti residue.
- Per gli impianti eolici, la torre e gli aerogeneratori, se funzionali al processo produttivo, sono esclusi dal computo della rendita; la rendita va allora rideterminata sulle sole componenti immobiliari residue, applicando i criteri tecnico-estimativi previsti dalla normativa catastale e dalla circolare recepita dal legislatore.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando manca una decisione su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell'eccezione; non ricorre quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto delle questioni ulteriori o delle singole argomentazioni difensive.
- Nel calcolo della rendita catastale secondo il criterio del costo di ricostruzione devono essere considerate, sulle componenti residuate dopo l'esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo, anche le voci di spesa tecnica, profitto normale dell'imprenditore e oneri finanziari, oltre agli altri fattori di riduzione o deprezzamento previsti dal metodo estimativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22169/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22181/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22184/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →