Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ente impositore aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, contestando l'illegittima detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione di costi in relazione a più operazioni. Il ricorso introduttivo della società era stato rigettato in primo grado; l'appello era stato respinto dalla commissione tributaria regionale, che aveva sostanzialmente aderito alla decisione di primo grado affermando in modo molto sintetico che la società non aveva dato prova della correttezza del proprio operato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di omesso esame, con riguardo alla prestazione d'opera di uno studio tributario e alla deducibilità dei costi; 3) ulteriori censure sulla medesima contestazione dei costi; 4) violazione degli artt. 26, commi 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 23 Cost. in tema di variazione dell'imponibile; 5) violazione dell'art. 102, comma 6, TUIR, del D.M. 13 luglio 1981 e dell'art. 2697 c.c. in tema di deducibilità delle spese di manutenzione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza d'appello era meramente apparente perché si limitava a un richiamo alla decisione di primo grado senza un autonomo esame critico dei motivi di gravame né una specifica indicazione delle parti della sentenza recepite, e senza un percorso argomentativo riferito alle singole ragioni di recupero fiscale. Il primo motivo è stato accolto; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per nullità della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente e non idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
è richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
è evocato dai motivi come vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma resta assorbito per l'accoglimento del primo motivo.
art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.
la mancanza di una motivazione effettiva o la motivazione apparente determinano nullità della sentenza.
la motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione in modo comprensibile e non meramente assertivo.
art. 111 Cost., comma 6
viene richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, la cui violazione integra nullità.
è richiamato nei motivi assorbiti in tema di riparto dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali.
art. 26, commi 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972
è richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alla variazione dell'imponibile IVA.
art. 23 Cost.
è richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla disciplina della variazione dell'imponibile.
è richiamato nei motivi assorbiti in tema di deducibilità delle spese di manutenzione.
D.M. 13 luglio 1981
è richiamato nei motivi assorbiti, insieme al TUIR, per la disciplina delle spese di manutenzione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello compie un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e indica specificamente le parti della decisione di primo grado che intende condividere.
- Una sentenza d'appello che si limiti a un rinvio generico alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello e senza esplicitare il percorso logico seguito, integra motivazione apparente e quindi nullità della sentenza.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, pur limitato al minimo costituzionale, consente la cassazione della sentenza quando la motivazione sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
- L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della motivazione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure di merito, che non devono essere esaminate dalla Corte di cassazione.
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