Cassazione Civile, Ordinanza n. 19926/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto verbale di noleggio di ponteggi utilizzati su un immobile di proprietà del ricorrente. Il resistente otteneva un primo decreto ingiuntivo per canoni maturati fino al 31.1.2013 e, successivamente, un secondo decreto ingiuntivo per canoni maturati dall'1.2.2013 al 31.7.2015. Il ricorrente proponeva opposizione sostenendo di non essere debitore, lamentando inoltre una abusiva frammentazione del credito, la mancata prova del titolo monitorio, l'erronea inversione dell'onere probatorio, l'inadempimento del resistente per assenza del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e la mancata considerazione, ai fini della riduzione del canone, dei pretesi inadempimenti del creditore. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione di norme processuali e costituzionali per motivazione apparente; violazione della buona fede e divieto di abusivo frazionamento del credito; inversione dell'onere della prova; violazione degli artt. 1460 e 1175 c.c. e della normativa sulla sicurezza nei cantieri; omessa pronuncia e mancata considerazione della domanda subordinata di riduzione del quantum.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso che la Corte d'appello avesse omesso di individuare il titolo del credito o avesse motivato in modo apparente, osservando che il giudicato formatosi sul primo giudizio aveva accertato il contratto verbale di noleggio dei ponteggi e che il secondo credito riguardava canoni maturati successivamente alla proposizione del primo ricorso monitorio. Ha poi ritenuto non sussistente un abusivo frazionamento del credito, perché i canoni oggetto del secondo decreto non erano ancora maturati quando fu richiesto il primo. Ha escluso anche l'inversione dell'onere della prova, affermando che, accertata la conclusione del contratto e la protrazione della disponibilità dei ponteggi fino a luglio 2015, spettava al debitore provare i fatti estintivi o impeditivi. Quanto all'eccezione di inadempimento, ha ritenuto che l'eventuale mancanza del PIMUS non esonerasse il conduttore dal pagamento del canone, perché la prestazione del locatore non era venuta completamente meno; inoltre ha valorizzato la produzione documentale e la mancanza di una specifica censura in appello sulla riduzione del canone. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale oggi è censurabile solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, e che non sono ammissibili censure dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte esclude la sua violazione perché la sentenza impugnata era adeguatamente argomentata.
La motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta mancante né meramente apparente.
Non vi è stata omessa pronuncia sulle questioni rilevanti, perché la Corte d'appello le ha esaminate.
Richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non tale da escludere il diritto al canone nel caso concreto.
L'eccezione di inadempimento è respinta perché la prestazione del creditore non era integralmente mancata.
La Corte lo richiama per affermare che il PIMUS è documento operativo relativo alla sicurezza del cantiere, ma la sua eventuale mancanza non incide automaticamente sull'obbligo di pagare il canone di noleggio dei ponteggi.
La censura ex art. 360, n. 5, è dichiarata inammissibile per doppia conforme.
Richiamato per dare conto del deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamati in relazione alla possibile regolazione delle spese in caso di abusivo frazionamento del credito.
La Corte osserva che, quando la parte è totalmente soccombente, occorre uno specifico motivo di appello per ottenere una riduzione del canone; la mera riproposizione della questione non è sufficiente nel contesto esaminato.
Massime di principio
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera solo quando i diversi crediti, pur scaturendo da un medesimo rapporto di durata, siano già tutti maturati e astrattamente deducibili nel medesimo giudizio; non ricorre se la seconda pretesa nasce da fatti o da maturazioni successive non ancora esistenti al momento della prima domanda.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo con riferimento al medesimo oggetto e alle questioni proponibili prima che sorga il fatto giuridico da cui deriva la pretesa; non si estende a crediti o porzioni di credito non ancora maturati.
- Una volta accertata l'esistenza del rapporto obbligatorio e la protrazione della prestazione, il debitore che invochi fatti estintivi o impeditivi deve provarli; non è il creditore a dover dimostrare l'inesistenza di fatti impeditivi non allegati o non provati dalla controparte.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è utilizzabile solo se la controprestazione sia venuta sostanzialmente o completamente meno; irregolarità collaterali o profili inerenti alla sicurezza del cantiere non escludono automaticamente il diritto al corrispettivo della prestazione comunque resa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti, specie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato i documenti e le questioni decisive.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile se proposta contro una doppia conforme o se mira a contestare insufficienze o contraddizioni non più deducibili nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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