Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale su un credito vantato verso uno dei coniugi. In primo grado la domanda era stata accolta e la decisione era stata confermata in appello, con rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore. Con il ricorso per cassazione i coniugi deducevano: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che, essendo il credito riferito al solo coniuge debitore, l'azione revocatoria del fondo patrimoniale non richiederebbe il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore; 2) violazione della disciplina dell'assegno bancario e dell'art. 1988 c.c., assumendo che l'assegno fosse stato emesso quale garanzia assimilabile a fideiussione e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarne la nullità o comunque escluderne efficacia; 3) violazione dell'art. 1230 c.c., per avere trascurato che il rapporto sottostante era stato novato con un successivo preliminare, con conseguente inidoneità dell'assegno a valere come promessa di pagamento rispetto al nuovo assetto negoziale. La società resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nell'azione revocatoria proposta contro l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo, perché il vincolo di destinazione e gli effetti dell'eventuale accoglimento incidono anche sulla posizione del coniuge non debitore, che ha un interesse qualificato a partecipare al giudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato a fini di garanzia è contraria alle norme imperative e determina la nullità del patto di garanzia, ma non travolge la distinta efficacia dell'assegno quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della questione, poiché la dedotta novazione del rapporto non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come già proposta nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di revocatoria dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è configurabile il litisconsorzio necessario di entrambi i coniugi, perché la decisione incide sulla posizione di ciascuno dei beneficiari del vincolo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato utilizzato come garanzia è contraria al regime imperativo di emissione e circolazione del titolo.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la riconducibilità dell'operazione a una fideiussione; la Corte esclude che ciò incida sulla qualificazione data al titolo.
La nullità del patto di garanzia relativo all'assegno non impedisce che il titolo valga come promessa di pagamento.
Il patto di garanzia fondato su assegno in bianco o postdatato è nullo per contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
La declaratoria di nullità del patto di garanzia non viola l'autonomia contrattuale, poiché il giudice ne sanziona la contrarietà a norme imperative.
Invocato per sostenere la novazione del rapporto sottostante; la questione è stata ritenuta inammissibile per novità.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se il vincolo è stato costituito da uno solo di essi, perché la decisione incide sulla sfera giuridica di entrambi i beneficiari del fondo.
- Il coniuge non debitore ha un interesse giuridicamente rilevante a partecipare al giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale quando l'accoglimento della domanda comporta il venir meno del vincolo di destinazione sui beni conferiti.
- L'emissione di un assegno in bianco o postdatato usato come garanzia è nulla per contrarietà alle norme imperative che regolano il titolo, ma tale nullità non esclude che il documento possa valere come promessa di pagamento se ne ricorrono i presupposti.
- La qualificazione giuridica di un rapporto non può essere riformata in cassazione attraverso questioni nuove non trattate dalla sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- In sede di legittimità, la deduzione di una questione nuova impone al ricorrente un onere di specifica allegazione e di localizzazione negli atti del giudizio di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
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