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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07955/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva accertato un concorso di colpa tra i conducenti e aveva negato un ulteriore risarcimento per essere le somme già versate dalla compagnia pienamente satisfattive. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale il danneggiato aveva ottenuto in sede penale l'annullamento della pronuncia assolutoria del conducente dell'altro veicolo e della compagnia assicuratrice dal reato di lesioni colpose. Riassunto il processo ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte d'appello civile di Bologna, il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni. La Corte territoriale, svolto un autonomo accertamento in fatto e in diritto, ha ritenuto il sinistro ascrivibile per il 70% al conducente dell'altro veicolo per mancata precedenza e per il 30% al comportamento colposo del danneggiato, che procedeva a velocità elevata senza avvedersi dell'incrocio. Ha quindi ritenuto che le somme già corrisposte dall'assicurazione fossero integralmente satisfattive e ha rigettato la domanda di ulteriore risarcimento. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 622 c.p.p. per essersi la Corte d'appello discostata dai principi di diritto fissati dalla Cassazione penale; 2) violazione dell'art. 622 c.p.p. e dell'art. 2043 c.c. per non avere applicato, nel nesso causale, il criterio civilistico del più probabile che non, più favorevole al danneggiato rispetto allo standard penalistico; 3) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per avere applicato la presunzione di corresponsabilità anziché riconoscere la responsabilità esclusiva dell'altro conducente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità del convenuto; 5) violazione dell'art. 1223 c.c. per il rigetto del danno da perdita di chance, ritenuto non provato; 6) censura sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli infondati: ha affermato che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si realizza una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, con applicazione delle regole processuali e probatorie del processo civile; pertanto il giudice civile può compiere un autonomo accertamento e applicare il criterio del più probabile che non. Ha inoltre ribadito che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. opera anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico causativo del sinistro e si supera solo con la prova del caso fortuito o del solo fatto colposo altrui, nonché della condotta esente da colpa del danneggiato. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sull'accertamento della responsabilità, limitandosi a negare il risarcimento ulteriore per intervenuto pagamento satisfattivo; non vi era quindi violazione dell'art. 112 c.p.c. Il quinto motivo è stato disatteso perché la perdita di chance richiede prova degli elementi costitutivi, prova ritenuta mancante dalla Corte d'appello con motivazione adeguata e insindacabile in cassazione. Anche il motivo sulle spese è stato respinto, ritenendosi legittima la compensazione in presenza di acconti versati e poi considerati satisfattivi, oltre che della concorrente responsabilità del danneggiato e dell'integrale soccombenza sulle ulteriori poste di danno. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Nel giudizio civile instaurato a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice civile compie un autonomo accertamento della responsabilità e applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.

  • art. 2043 c.c.

    Nel giudizio civile di rinvio ai soli effetti civili, il nesso causale tra condotta ed evento va valutato secondo il criterio del 'più probabile che non'.

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    La presunzione di corresponsabilità nei sinistri stradali opera anche quando sia ignoto il preciso comportamento causativo dello scontro e si supera solo con prova rigorosa del solo fatto colposo altrui e dell'assenza di colpa del danneggiato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito accoglie l'accertamento di responsabilità ma rigetta la sola domanda risarcitoria perché già soddisfatta da pagamenti pregressi.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta nullità processuale non sussiste se la sentenza contiene comunque la decisione sul punto controverso e il rigetto riguarda soltanto la pretesa risarcitoria ulteriore.

  • art. 1223 c.c.

    La perdita di chance è risarcibile solo se provata nei suoi elementi costitutivi, mediante elementi concreti e specifici idonei a dimostrare una seria probabilità di vantaggio economico perduto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile riassunto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il giudice civile non è vincolato alla ricostruzione fattuale del giudice penale e può procedere a un autonomo accertamento della responsabilità secondo le regole proprie del processo civile.
  • In materia di sinistri stradali, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. opera anche quando non sia individuabile con certezza la dinamica specifica dell'urto; per vincerla occorre fornire prova rigorosa del solo fatto colposo dell'altro conducente e della condotta diligente del danneggiato.
  • Il nesso causale in sede civile va accertato secondo il criterio del più probabile che non, non secondo gli standard penalistici di accertamento della responsabilità.
  • La perdita di chance non può essere riconosciuta in via meramente assertiva: richiede allegazione e prova di elementi concreti e specifici dai quali desumere una seria probabilità di conseguire un vantaggio economico maggiore.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda sostanziale nei limiti in cui essa è ancora attuale, rigettando solo la richiesta di ulteriore condanna per essere il danno già stato integralmente soddisfatto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando la parte abbia ricevuto acconti poi ritenuti satisfattivi e, comunque, non risulti pienamente vittoriosa sulle ulteriori poste di danno richieste.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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