Sentenza del 05/02/2026 n. 2571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 1260/2015 della Commissione tributaria regionale di Torino, che aveva confermato il rigetto del loro ricorso contro gli avvisi di accertamento notificati il 20 dicembre 2012 per il periodo d’imposta 2010. Gli avvisi recuperavano l’agevolazione Tremonti-ter relativa a una linea di scassettamento di batterie e a un carro ponte: IRES per 296.018 euro e sanzioni per 297.050 euro, nonché IRAP per 2.907 euro e sanzioni di pari importo. I cinque motivi di ricorso riguardavano: la mancata esibizione/allegazione dell’ordine di accesso della Guardia di finanza; la qualificazione del contratto di fornitura come appalto anziché vendita con riserva di proprietà e la data di completamento dell’investimento rispetto al termine del 30 giugno 2010; la natura unitaria o frazionabile dell’investimento; la deducibilità degli ammortamenti e la mancata entrata in funzione dei macchinari nel 2010; la legittimazione e i poteri del sottoscrittore degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della CTR, correggendone parzialmente la motivazione. Il primo motivo è infondato: il PVC attestava la consegna dell’ordine di accesso e la legale rappresentante ne aveva sottoscritto ogni pagina; non occorreva allegare integralmente l’ordine al PVC o all’avviso. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: le società proponevano una diversa lettura del contratto e dei fatti senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali d’interpretazione, e chiedevano in sostanza una nuova valutazione di merito; resta quindi ferma la qualificazione dell’operazione come appalto e l’accertamento sul mancato completamento entro il 30 giugno 2010. Il quarto motivo è inammissibile per la commistione di censure eterogenee e, comunque, infondato: la dichiarazione presentata all’ISPELS non dimostrava l’entrata in funzione dei beni, mentre le dichiarazioni della rappresentante e gli accertamenti di merito confermavano che i macchinari non erano entrati in funzione nel 2010, impedendo la deduzione degli ammortamenti. Il quinto motivo è privo di specificità: non si confrontava con l’accertamento della CTR secondo cui la stessa contribuente aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; inoltre, la delega di firma è atto organizzativo interno e, se l’Amministrazione non ne disconosce gli effetti, si presume la sussistenza dei requisiti del firmatario. Le società sono state condannate a rifondere le spese, liquidate in 6.500 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente, se dovuto per legge, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ha fede privilegiata, ai sensi dell' art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
Il PVC ha fede privilegiata per i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale e per le dichiarazioni che gli sono rese, nei limiti indicati dalla decisione.
Art. 5 del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009
È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti ((in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature)) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ((16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007,)) fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.
L’agevolazione Tremonti-ter riguardava gli investimenti ammissibili realizzati entro il 30 giugno 2010. Nel caso concreto, la Corte non ha riesaminato l’accertamento di merito secondo cui, trattandosi di appalto, l’investimento si completava con il montaggio dell’impianto.
Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.
Per contestare in cassazione l’interpretazione di un contratto non basta proporne una diversa: occorre indicare quali canoni legali siano stati violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Art. 102, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
Gli ammortamenti dei beni strumentali sono deducibili soltanto dall’esercizio in cui i beni entrano in funzione; la mera acquisizione o l’uso preparatorio non è sufficiente se il bene non è ancora entrato nel processo produttivo cui è destinato.
Art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973
la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell' art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva
La delega di firma è un atto interno all’ufficio e non una delega di funzioni. Se l’Amministrazione non disconosce gli effetti della sottoscrizione, si presume che il firmatario possieda i requisiti soggettivi richiesti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 228/2012
ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall' art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti invocando formalmente una violazione di legge: occorre individuare un effettivo errore giuridico, mentre l’accertamento di merito resta di regola fermo.
- Chi censura l’interpretazione di un contratto deve indicare specificamente i canoni legali violati e spiegare come il giudice se ne sia discostato; la semplice proposta di una diversa qualificazione è inammissibile.
- Il PVC può avere diversi livelli di efficacia probatoria: i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale fanno fede privilegiata nei limiti di legge; dichiarazioni e documenti riportati sono valutabili secondo la loro natura e gli elementi disponibili.
- Per beneficiare della Tremonti-ter, l’investimento doveva rientrare nella misura agevolativa ed essere realizzato entro il 30 giugno 2010; per un contratto qualificato come appalto, il momento rilevante può dipendere dal completamento del montaggio, se questo costituisce parte essenziale della prestazione.
- Gli ammortamenti sono deducibili a partire dall’entrata in funzione del bene. Una dichiarazione unilaterale diretta a ottenere autorizzazioni amministrative, da sola, non dimostra in giudizio che il bene sia effettivamente entrato in funzione.
- La delega di firma dell’avviso di accertamento è un atto organizzativo interno; la contestazione della qualifica del sottoscrittore deve essere specifica e confrontarsi con gli accertamenti e le motivazioni della decisione impugnata.
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