Sentenza del 04/02/2026 n. 2370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2004, con maggiori imponibili IRES e IRAP e maggiore IVA. La società aveva aderito nel marzo 2004 al concordato preventivo biennale per gli anni 2003 e 2004. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha sostenuto che il rilievo n. 7 dell’avviso — ricavi non contabilizzati, presuntivamente derivanti dalla cessione in evasione d’imposta di 2.378 capi di abbigliamento — si fondava su un accertamento analitico-induttivo, precluso dall’art. 33, commi 8 e 8-bis, del D.L. n. 269/2003. Ha inoltre proposto altri undici motivi su questioni di motivazione, giudicato interno, componenti di reddito, rilievi dell’accertamento, detassazione Tremonti ambiente e favor rei in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri undici. Ha stabilito che il rilievo n. 7 era analitico-induttivo, perché l’Ufficio aveva ricostruito ricavi non fatturati ricorrendo a presunzioni, e dunque rientrava tra i poteri accertativi inibiti dall’adesione al concordato. Eliminato tale rilievo, l’imponibile accertabile non superava il 50% dei ricavi dichiarati; la Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR della Toscana, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quello incidentale della società, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando integralmente l’atto impositivo. Spese dei precedenti gradi e del precedente giudizio di cassazione compensate; l’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di questo giudizio, liquidate in € 12.000, oltre € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 33, commi 8 e 8-bis, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 350/2003
Così qualificato il tipo di accertamento eseguito, lo stesso era precluso all'Amministrazione data l'adesione della Società al concordato preventivo biennale, con conseguente erroneità della sentenza impugnata.
Per i periodi d’imposta coperti dal concordato, sono inibiti determinati poteri di accertamento; inoltre, gli atti sono preclusi se il maggiore reddito accertabile non supera il 50% di quello dichiarato. La soglia va verificata considerando il reddito risultante dai soli poteri non inibiti. Nel caso concreto, il rilievo presuntivo n. 7 era già precluso e, una volta escluso, il reddito residuo accertabile non superava la soglia.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Il Collegio ritiene che non sia revocabile in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., si sia in presenza di un accertamento analitico induttivo di cui all' art. 39 , lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 il quale, come noto, prevede che l'Ufficio possa procedere al riconoscimento di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate muovendo sì dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente ma anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
È analitico-induttivo l’accertamento che parte dai dati contabili ma ricostruisce attività o componenti di reddito anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La natura concreta di questo metodo comporta, nel caso deciso, l’applicazione della preclusione prevista dal concordato.
Artt. 1 e 4, comma 2, del D.P.R. n. 441/1997
Ed invero, la natura analitico-induttiva del tipo di accertamento eseguito (con il su indicato rilievo 7) trova fondamente non solo nel disposto del citato art. 39, comma 1, lett. d laddove consente, come detto, l'accertamento di un maggior reddito, o di singole componenti di reddito mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti ma anche dall'ulteriore dato normativo costituito dagli artt. 1 e 4 , comma 2, del D.P.R. n. 441/1997 i quali stabiliscono (art. 1) che si presumono venduti in evasione di imposta i beni che risultino presenti in base alle risultanze contabili ma che non vengano materialmente reperiti in occasione degli accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi in cui il contribuente svolge la sua attività e tale presunzione estendono (art. 4) anche ai beni che non risultino "contabilmente" presenti in azienda.
La disciplina consente di presumere la cessione in evasione d’imposta dei beni risultanti dalle scritture ma non reperiti durante i controlli, estendendo la presunzione anche ai beni non risultanti contabilmente presenti. Il ricorso a tale presunzione concorre a qualificare l’accertamento sui capi di abbigliamento come analitico-induttivo.
Massime di principio
- In presenza di adesione al concordato preventivo biennale, occorre verificare non soltanto l’entità del reddito accertato, ma anche il metodo concretamente utilizzato dall’Ufficio: un accertamento basato su presunzioni può ricadere tra i poteri inibiti dal comma 8.
- La soglia del 50% prevista dall’art. 33, comma 8-bis, va calcolata sul reddito accertabile mediante i soli poteri non preclusi dal comma 8, non includendo risultati ottenuti con poteri inibiti.
- Quando un rilievo precluso viene escluso e il reddito residuo accertabile non supera la soglia del 50% del dichiarato, può venire meno l’intero atto impositivo, come avvenuto in questa decisione.
- La qualificazione dell’accertamento dipende dalla sua sostanza: una ricostruzione di ricavi non fatturati ottenuta confrontando merci prodotte e cedute e facendo ricorso a presunzioni può essere analitico-induttiva anche se l’Ufficio la presenta come ricostruzione analitica.
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