Sentenza del 05/02/2026 n. 2570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1990, notificato il 10 ottobre 1994 alla società B.B. - AA Srl tramite A.A., allora risultante dal Registro delle imprese come legale rappresentante, riguardava maggiori redditi d'impresa della società. A.A. lo aveva impugnato personalmente, sostenendo di essersi dimesso il 23 luglio 1993 e di essere quindi estraneo alla società, benché le dimissioni non fossero state iscritte nel Registro delle imprese. L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR Puglia, Sezione di Taranto, n. 1310, depositata l'8 giugno 2015, deducendo: 1) che A.A. non aveva interesse né legittimazione a impugnare un atto rivolto a un distinto soggetto giuridico; 2) che le dimissioni non iscritte non erano opponibili ai terzi e che la notifica era stata correttamente eseguita; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. nella motivazione della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Fallimento della società, perché la società non era stata parte dei giudizi di merito; in assenza di costituzione, le relative spese sono state dichiarate irripetibili. Ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia: la cessazione dalla carica non iscritta nel Registro delle imprese non era opponibile all'Amministrazione, né risultava che A.A. avesse comunicato le dimissioni all'Agenzia delle Entrate; inoltre, poiché l'accertamento riguardava la società e A.A. aveva agito in proprio, egli non aveva interesse né legittimazione a impugnarlo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da A.A. La CTP di Taranto aveva accolto quel ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ma tali esiti sono stati superati. A.A. è stato condannato a pagare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate. Escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel momento in cui l'avviso di accertamento fu notificato alla società, mediante consegna a chi risultava il legale rappresentante di essa, la cessazione di tale carica non era stata ancora formalizzata all'esterno mediante doverosa iscrizione di quelle vicende societarie di cui il registro offre pubblicità legale. Non era pertanto esigibile dall'amministrazione finanziaria alcuna ulteriore verifica.
La cessazione dalla carica soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese non può essere opposta ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria, finché non sia iscritta, salvo che si provi che il terzo ne aveva comunque conoscenza. Per la validità della notifica, l'Ufficio può fare affidamento sul legale rappresentante risultante dal registro.
Secondo la stessa narrazione dell'originario ricorrente, quindi, egli non aveva interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque era privo di legitimatio ad causam, da valutare secondo la stessa prospettazione della parte processuale che agisce, a dolersi di essere estraneo rispetto ad un rapporto impositivo che...non lo riguardava.
Chi agisce deve avere un interesse concreto alla decisione sulla pretesa dedotta. Il destinatario materiale della notifica non può impugnare in proprio un accertamento rivolto a un distinto soggetto giuridico, se non deduce una propria posizione tributaria o una responsabilità che lo coinvolga.
In definitiva, la rilevata questione importa la cassazione della decisione impugnata e, ai sensi dell' art. 382 terzo comma c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione originaria proposta dal contribuente in proprio.
Quando la Corte di cassazione accerta che il ricorso originario è inammissibile, può dichiararne direttamente l'inammissibilità, senza rinviare la causa al giudice di merito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Il raddoppio del contributo unificato si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria che non può essere estesa per analogia.
Massime di principio
- Le modifiche societarie soggette a iscrizione nel Registro delle imprese, come la cessazione dell'amministratore, di regola non sono opponibili ai terzi prima dell'iscrizione, salvo prova della loro effettiva conoscenza da parte del terzo. Una comunicazione ad altri soggetti o la sola manifestazione interna delle dimissioni non sostituisce l'iscrizione.
- La notifica di un atto tributario alla società tramite la persona che risulta legale rappresentante dai registri pubblici è, in linea di principio, regolare se la cessazione della carica non è stata iscritta e non è provata la conoscenza effettiva dell'Ufficio.
- La persona fisica non può impugnare in proprio un accertamento intestato a una società distinta soltanto per contestare di esserne stata rappresentante o di avere ricevuto l'atto: deve allegare una propria posizione giuridica direttamente incisa dalla pretesa, quale una responsabilità tributaria personale.
- La legittimazione a impugnare in cassazione, così come l'individuazione dei destinatari dell'impugnazione, è normalmente riferita a chi è stato parte del giudizio concluso dalla decisione impugnata. Un soggetto rimasto estraneo ai gradi di merito non può essere coinvolto nel giudizio di cassazione, salvo specifiche eccezioni di legge.
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