Cassazione Civile, Sentenza n. 7906/2020 del 17/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza con cui la contribuente chiedeva il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. La contribuente risiedeva, al momento del sisma del 13 dicembre 1990, in una zona della Sicilia orientale colpita dall’evento. Dopo l’accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto da parte della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 4200/34/2015, depositata il 7 ottobre 2015, confermò la decisione. L’Agenzia delle Entrate propose un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva, da un lato, che la definizione agevolata riguardasse soltanto i tributi non ancora versati e non consentisse il rimborso delle somme già pagate; dall’altro, che, per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, la richiesta di rimborso spettasse esclusivamente al sostituto d’imposta e non anche al lavoratore sostituito.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, possono chiedere il rimborso e impugnare il relativo rifiuto sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cioè il sostituto d’imposta, sia il percipiente assoggettato a ritenuta, cioè il sostituito. Ha inoltre ritenuto che la disciplina agevolativa prevista per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 consenta ai lavoratori dipendenti residenti nella zona interessata di recuperare il 90% delle imposte dovute e versate, in deroga al principio generale secondo cui una sanatoria non comporta rimborsi. Il successivo intervento normativo sulle modalità di esecuzione del rimborso non incide sul diritto sostanziale controverso: i limiti delle risorse stanziate rilevano nella fase esecutiva o di ottemperanza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Infatti, la L. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90% di quanto dovuto e versato per imposte, è da ritenersi, quanto ai lavorator dipendenti residenti, al momento del sisma, nella zona interessata, deroghi al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, poichè risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, mirando ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi per cui la legittimazione passiva spetta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non al sostituto d’imposta come ritenuto dall’Ufficio.
La norma consente ai lavoratori dipendenti residenti, al momento del sisma, nella zona interessata di recuperare il 90% delle imposte dovute e versate; per questa particolare sanatoria, la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale e non è esclusa dal fatto che le ritenute siano state operate e versate dal sostituto d’imposta.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Inoltre, tale ius superveniens, attuato con l’apposito provvedimento direttoriale previsto dalla legge, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, quale è la contro ricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate (e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate) soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Sez. 6-5, Ordinanza n. 4291 del 22/02/2018, in motivazione).
La disciplina sopravvenuta non condiziona l’accertamento del diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma; i limiti delle risorse stanziate e le questioni relative ai provvedimenti di liquidazione rilevano soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
La giurisprudenza di questa Corte, che s’intende ribadire, ha ritenuto trovi applicazione, anche al caso di specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in base al quale sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito).
La legittimazione a domandare il rimborso di una somma non dovuta e a impugnare il rifiuto spetta sia a chi ha materialmente versato l’imposta sia al percipiente assoggettato a ritenuta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Su tali premesse, per contestare la decisione della Commissione siciliana, l’Agenzia delle Entrate, ha configurato l’unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate; la Corte ha rigettato tale motivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso di somme assoggettate a ritenuta, la legittimazione a presentare l’istanza e a impugnare il rifiuto spetta tanto al sostituto d’imposta che ha eseguito il versamento quanto al sostituito che ha percepito il reddito al netto della ritenuta.
- La disciplina agevolativa relativa ai tributi dovuti e versati dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 consente, per i lavoratori dipendenti residenti nella zona interessata al momento dell’evento, il recupero del 90% delle somme versate e deroga alla regola generale per cui le sanatorie non danno luogo a rimborsi.
- I limiti delle risorse stanziate e le questioni attinenti ai provvedimenti di liquidazione del rimborso non incidono sull’accertamento del diritto sostanziale, ma rilevano nella fase esecutiva o di ottemperanza.
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