Cassazione Civile, Sentenza n. 7896/2020 del 17/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società cliente aveva intrattenuto con la banca più rapporti di conto corrente e aveva chiesto l’accertamento dell’esatto dare-avere, deducendo che non era stato pattuito alcun tasso d’interesse. Il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica il 20 aprile 2009, condannò la banca a restituire Euro 406.135,50, oltre interessi dalla domanda, per interessi anatocistici illegittimamente applicati e interessi ultralegali non determinati per iscritto. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3625/2015 depositata il 17 settembre 2015, rigettò l’appello principale della banca e quello incidentale della società, compensando per un quarto le spese di appello e ponendo la restante parte a carico della banca. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la banca denunciò l’omesso esame delle prove in relazione alla mancata estensione agli altri conti delle condizioni contenute nel contratto scritto del 2 aprile 1998 relativo a uno dei conti. Sostenne che tale contratto avesse natura normativa e che le sue condizioni, incluso il tasso debitore, dovessero applicarsi agli altri rapporti, sicché andavano espunti soltanto gli interessi anatocistici e non quelli ultralegali; aggiunse che la cliente non aveva contestato che i rapporti fossero aperture di credito e che agli stessi dovessero applicarsi gli interessi legali. La banca lamentò inoltre che la Corte d’appello non avesse esaminato il contratto relativo al conto indicato come principale né inferito da esso l’applicazione delle condizioni agli altri conti.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato il contratto del conto indicato dalla banca e, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva escluso sia un collegamento negoziale tra quel conto e gli altri, sia un richiamo implicito alle relative condizioni, compreso il tasso d’interesse. La mera identità delle parti non dimostrava la funzione unitaria o complementare dei conti, né risultavano allegati elementi sulla loro strumentalità o sull’unicità dell’affare; inoltre, le condizioni generali degli altri conti non rinviavano espressamente al tasso del conto principale. È stata altresì reputata non pertinente la deduzione fondata sull’art. 117 TUB: non risultava che le deliberazioni CICR consentissero, per i successivi conti, di omettere la specifica previsione del tasso e delle altre condizioni, e non era in discussione la forma scritta dell’apertura di credito regolata in un conto corrente scritto e completo delle indicazioni richieste. La Corte ha richiamato il principio per cui gli interessi ultralegali possono essere validamente convenuti anche senza indicazione numerica del tasso, se il contratto rinvia a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili; generici riferimenti non sono sufficienti. Ha inoltre precisato che la trasparenza richiesta dall’art. 117 TUB può essere realizzata, per la determinazione degli interessi, anche mediante rinvio a elementi esterni identificabili in modo inequivoco. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte di appello, contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, ha preso in considerazione il contenuto del contratto relativo al conto n. (OMISSIS) e ha affermato che, nel caso in esame, non ricorreva nessuna delle ipotesi proposte dall’appellante: nè il collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente n. (OMISSIS) e gli altri conti; nè un implicito richiamo al conto n. (OMISSIS) per quel che riguardava le condizioni contrattuali, ivi comprese la misura dell’interesse.
La censura di omesso esame non è fondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente preso in considerazione il documento e la questione indicati, pur giungendo a una conclusione sfavorevole alla parte.
art. 1284, comma 3, c.c.
In ordine, poi, alla convenzione relativa agli interessi ultralegali, questa Corte ha precisato che l’accordo avente ad oggetto tale tipo di interessi soddisfa la condizione posta dall’art. 1284 c.c., comma 3, allorchè, pur non recando l’indicazione in cifra del tasso di interesse, contenga il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
La forma scritta richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali non esige necessariamente l’indicazione numerica del tasso, purché il contratto rinvii a criteri prestabiliti ed elementi esterni oggettivamente individuabili, idonei a consentirne la determinazione concreta; riferimenti generici non bastano.
art. 117 TUB
Di recente, poi, la Corte soffermandosi sulla ratio dell’art. 117 TUB ha affermato che la stessa “pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell’uguaglianza non solo formale tra contraenti (artt. 41 e 3 Cost.: cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con generale riferimento alle nullità di protezione) – va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco”.
L’obbligo di trasparenza può essere assolto, ai fini della determinazione dell’interesse, anche tramite rinvio a elementi esterni, purché obiettivamente individuabili e identificabili in modo inequivoco. Nel caso deciso, la norma non giustificava l’estensione automatica agli altri conti delle condizioni del conto scritto indicato dalla banca.
artt. 1823 e 1831 c.c.
La disposizione non contiene un passaggio della Corte che applichi o interpreti specificamente tali norme.
Norme menzionate soltanto tra le doglianze dell’appello della banca; la Cassazione non ne formula un’interpretazione specifica.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La volontà delle parti di concludere contratti collegati costituisce oggetto di un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se adeguatamente compiuto dal giudice di merito.
- La sola identità delle parti in più rapporti di conto corrente non dimostra un collegamento negoziale né consente di estendere automaticamente a conti diversi le condizioni economiche pattuite per uno di essi; occorrono elementi che attestino il legame funzionale, la complementarietà o la strumentalità dei rapporti, e un richiamo contrattuale alle condizioni da applicare.
- La pattuizione scritta di interessi ultralegali è valida anche senza indicazione numerica del tasso quando richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, idonei a determinarlo concretamente; non sono sufficienti riferimenti generici o ambigui.
- L’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 117 TUB può essere soddisfatto, per la determinazione del tasso d’interesse, mediante rinvio a elementi esterni, purché la loro identificazione sia oggettiva e inequivoca.
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