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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7905/2020 del 17/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Più investitori avevano citato nel 2004 una banca intermediaria chiedendo la nullità, l'inefficacia o l'annullamento degli acquisti di obbligazioni Parmalat, la restituzione delle somme investite e il risarcimento dei danni. Deducevano sollecitazioni all'investimento, mancata consegna del contratto di intermediazione e della documentazione informativa, nonché omessa informazione sulla rischiosità dei titoli e sulla loro emissione fuori mercato. La banca contestava gli addebiti e sosteneva che i clienti avessero scelto consapevolmente gli investimenti. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 25 settembre 2009, aveva accolto le domande per inadempimento degli obblighi informativi, dichiarato risolti i contratti di intermediazione e condannato la banca a pagare somme corrispondenti agli importi investiti, escludendo ulteriori danni. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 3 agosto 2015, accolse l'appello della banca e rigettò le domande degli investitori, salvo quelle di due clienti, ritenendo per gli altri che le precedenti scelte di investimento rischiose e il profilo di propensione al rischio escludessero il nesso causale tra omissioni informative e danno. Gli investitori proposero sette motivi di ricorso: contestarono, in particolare, l'ammissibilità delle produzioni documentali della banca nel rito societario; la qualificazione come nuova della domanda di nullità per mancanza del contratto quadro; l'interpretazione della decisione di primo grado e la pretesa riforma della risoluzione; il riparto dell'onere della prova sul nesso causale e l'uso delle pregresse scelte d'investimento come prova che avrebbero comunque acquistato; l'assorbimento delle questioni sul conflitto d'interessi e sugli obblighi informativi; la mancata valutazione dell'inadeguatezza degli investimenti; e, per un investitore, la quantificazione del danno. La banca propose ricorso incidentale con tre motivi: censurò la mancata valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione; la mancata detrazione delle cedole riscosse dai due clienti per i quali era stato riconosciuto il risarcimento; e l'omessa detrazione del valore ricavato dalla conversione delle obbligazioni in azioni e warrants e dalla successiva vendita.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale: ha ritenuto erroneo escludere il nesso causale sulla base della generica propensione al rischio o di precedenti investimenti rischiosi e ha affermato che l'inadempimento informativo genera una presunzione legale, superabile dall'intermediario con prova contraria concreta e univocamente concludente. Ha rigettato il primo motivo principale, poiché le prime istanze di fissazione d'udienza della banca erano state opposte e non avevano prodotto l'effetto preclusivo; l'effetto si era verificato in seguito alla terza istanza, non opposta. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, relativo alla pretesa domanda originaria di nullità del contratto quadro, per genericità e incoerenza della censura, e il terzo, relativo alla natura restitutoria o risarcitoria della condanna di primo grado e alla pretesa ultrapetizione, perché non confutava efficacemente l'interpretazione della sentenza d'appello. Ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, sulle questioni ulteriori d'inadempimento, e inammissibile il settimo, sulla quantificazione del danno, perché riferito a una questione assorbita e privo di soccombenza attuale. Del ricorso incidentale ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la banca non aveva specificamente impugnato in appello la statuizione del Tribunale sulla non scarsa importanza dell'inadempimento. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che la compensatio lucri cum damno è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio quando i fatti risultino ritualmente acquisiti e provati; la Corte d'appello avrebbe quindi dovuto esaminare la documentazione sulle cedole riscosse dai due clienti. Ha accolto anche il terzo motivo: la Corte territoriale non aveva considerato che quei clienti avevano ricevuto azioni e warrants in concambio e li avevano poi venduti, conseguendo un ricavo da detrarre dal danno effettivamente subito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 58/1998

    L’obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato “speculativo” l’intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato.

    L'intermediario deve fornire informazioni adeguate e specifiche sui rischi del prodotto anche quando il cliente abbia un profilo speculativo; l'adempimento va valutato in concreto in relazione al prodotto e al cliente.

  • art. 23, comma 6, D.Lgs. 58/1998

    Al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore; presunzione che spetta all’intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand’anche l’investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.

    In caso di violazione degli obblighi informativi, il nesso causale tra omissione e danno è presunto; spetta all'intermediario fornire la prova contraria, concreta e pertinente, che il danno si sarebbe verificato comunque.

  • artt. 26-29 Reg. Consob 11522/1998

    I predetti obblighi d’informazione impongono così la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno.

    Gli obblighi regolamentari impongono informazioni adeguate alle caratteristiche personali e finanziarie del cliente, comprensive delle ragioni specifiche di inadeguatezza e dei rischi di insolvenza dell'emittente.

  • artt. 2727 e 2728 c.c.

    A tale presunzione, anche se non espressamente prevista dalla legge, deve riconoscersi natura legale ex artt. 2727 e 2728 c.c., come si è detto juris tantum, in quanto essa discende complessivamente dal sistema normativo e in particolare dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all’intermediario finanziario.

    La presunzione del nesso causale tra violazione informativa e danno è legale, benché non espressamente formulata, e ammette prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il mancato rispetto di una presunzione legale ben può essere fatto valere con il mezzo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo il vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

    La violazione o falsa applicazione di una presunzione legale può essere denunciata in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    Il quarto motivo di ricorso per i motivi esposti merita accoglimento con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c..

    La Corte formula il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve attenersi dopo l'accoglimento del motivo.

  • art. 1455 c.c.

    Il Tribunale (p.p. 34-37 della sentenza di primo grado) aveva valutato la gravità dell’inadempimento della Banca ex art. 1455 c.c., giudicandolo “di non scarsa importanza”, specificamente argomentando in ordine alla funzione pubblicistica degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario destinati a colmare l’handicap di conoscenze ella parte debole del rapporto, permettendogli di confidare sull’esperienza e la professionalità del fornitore professionale di servizi finanziari.

    La gravità dell'inadempimento, presupposto della risoluzione, era stata accertata dal Tribunale; la censura incidentale della banca è inammissibile perché non risulta che tale statuizione fosse stata specificamente impugnata in appello.

  • art. 1223 c.c.

    Come annota puntualmente la ricorrente incidentale, nella fattispecie la deduzione della Banca non si atteggiava, come era stato proposto inizialmente, in termini di mera possibilità per il cliente danneggiato di evitare il danno, ma, per effetto prima del ricevimento dei titoli sostitutivi e poi della loro vendita, si risolveva nella rappresentazione di un danno già concretamente evitato, con la conseguenza che la sua liquidazione doveva essere limitata alla perdita effettivamente subita ex art. 1223 c.c..

    Il risarcimento va limitato alla perdita effettivamente subita: i vantaggi concretamente conseguiti dalla conversione dei titoli e dalla loro vendita devono essere considerati nella quantificazione del danno.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    L’osservazione della Corte di appello potrebbe ritenersi pertinente rispetto all’eccezione di mancato contenimento del danno ex art. 1227 c.c., comma 2, anche se tutt’altro che convincente, poichè l’investitore danneggiato da un acquisto di titoli obbligazionari che hanno perso completamente valore per l’insolvenza dell’emittente non può pretendere il risarcimento anche di quei danni che avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza accettando in luogo delle obbligazioni prive di valore titoli azionari e diritti relativi dotati di una, sia pur molto più modesta, quotazione di mercato.

    Il danneggiato non può ottenere il risarcimento di pregiudizi che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza; nel caso deciso, tuttavia, la questione centrale riguardava vantaggi già conseguiti e quindi la perdita effettiva.

Massime di principio

  • L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario determina una presunzione legale, seppure relativa, del nesso causale tra omissione e danno da investimento. L'intermediario può vincerla solo dimostrando, con elementi concreti e univocamente concludenti, che il cliente avrebbe effettuato comunque quella specifica operazione se adeguatamente informato.
  • Una generica propensione al rischio, un profilo speculativo o precedenti investimenti rischiosi non provano che il cliente avrebbe acquistato il medesimo prodotto dopo averne conosciuto gli specifici rischi. Anche l'investitore speculativo deve poter selezionare consapevolmente tra le alternative disponibili sulla base di informazioni puntuali sul prodotto.
  • La prova contraria alla presunzione causale deve riferirsi alla specifica scelta di investimento e ai rischi concretamente omessi; può assumere rilievo, a titolo esemplificativo, la prova che in altra occasione l'investitore, debitamente informato di un rischio analogo, abbia nondimeno disposto un investimento analogo.
  • La compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio quando i fatti da cui deriva risultino ritualmente acquisiti e provati nel processo. I vantaggi derivanti dal medesimo fatto generatore del danno devono essere considerati per determinare l'entità del pregiudizio risarcibile.
  • Quando l'investitore riceve titoli o diritti in sostituzione delle obbligazioni e li vende conseguendo un ricavo, tale vantaggio concretamente realizzato deve essere valutato nella determinazione della perdita effettiva e del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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