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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7895/2020 del 17/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società correntista, il titolare della ditta individuale collegata e tre persone fisiche, tra cui i fideiussori, avevano citato la banca con atto notificato il 3 marzo 2004, chiedendo l’accertamento dei rapporti di conto corrente intrattenuti sin dal 1992, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi e la determinazione del dare-avere, con restituzione delle somme illegittimamente trattenute o compensazione con eventuali debiti. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 143/2009 del 13 maggio 2009, aveva rigettato la domanda per uno dei conti e, per l’altro, dichiarato nulla la capitalizzazione trimestrale, accertando un saldo debitore di euro 205.939,95 a carico della società e dei garanti. In appello, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1389/2015, depositata il 7 settembre 2015, aveva confermato la nullità della capitalizzazione trimestrale e del tasso ultralegale, ma aveva ritenuto non dimostrato il saldo passivo del conto, ponendo a carico della banca l’onere di produrre la documentazione completa del rapporto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: ha sostenuto che, poiché erano stati i correntisti a chiedere la restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, spettava a loro provare i pagamenti, l’assenza di una valida causa debendi e l’andamento del conto mediante gli estratti conto.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi, documentando l’andamento del rapporto con gli estratti conto relativi alle rimesse suscettibili di ripetizione. La Corte d’appello aveva invece trasferito illegittimamente tale onere alla banca, sebbene fossero stati i correntisti a promuovere l’azione di restituzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.

    Nel giudizio di ripetizione promosso dal correntista, l’onere probatorio grava su chi domanda la restituzione: deve provare i pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi, documentando l’andamento del rapporto mediante gli estratti conto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente riscosse dalla banca, spetta al correntista provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi.
  • Il correntista che chiede la ripetizione dell’indebito deve documentare l’andamento del conto mediante gli estratti conto che consentono di individuare le singole rimesse suscettibili di restituzione; la banca convenuta non è tenuta, per il solo fatto di essere convenuta, a produrre la documentazione completa del rapporto sin dalla sua apertura.
  • La distribuzione dell’onere probatorio va riferita alla domanda concretamente proposta: l’onere della banca di provare il credito può ricorrere quando agisce per ottenerne il pagamento, mentre nell’azione di ripetizione promossa dal correntista la prova dei presupposti della restituzione incombe su quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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