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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7907/2020 del 17/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, residente in una zona della Sicilia orientale colpita dal sisma del dicembre 1990, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF relativa agli anni 1990-1992, versata mediante ritenute alla fonte operate dal proprio sostituto d’imposta, la Banca Agricola Popolare di Ragusa. L’istanza non aveva avuto esito favorevole. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 1827/17/16 depositata il 10 maggio 2016, aveva accolto la tesi del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo, da un lato, che la definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 riguardasse soltanto i soggetti che non avevano ancora versato l’imposta e, dall’altro, che la legittimazione al rimborso spettasse esclusivamente a chi aveva materialmente versato il tributo, ossia al sostituto d’imposta, e non al lavoratore dipendente sostituito che aveva subito le ritenute.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, possono chiedere il rimborso e impugnare il rifiuto sia il sostituto che ha effettuato il versamento sia il percettore dei redditi assoggettati a ritenuta. La disciplina speciale di cui all’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 consente il recupero del 90% delle imposte dovute e versate e, per i lavoratori dipendenti residenti nelle zone colpite dal sisma, mira a indennizzare i soggetti interessati dall’evento calamitoso; la legittimazione spetta pertanto al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale, anche se il tributo è stato trattenuto alla fonte. La Corte ha inoltre precisato che le disposizioni sopravvenute sulle modalità di esecuzione del rimborso e sui limiti delle risorse stanziate riguardano la fase esecutiva o di ottemperanza e non escludono il diritto al rimborso oggetto del giudizio. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00.

Norme richiamate

  • art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    La giurisprudenza di questa Corte, che s’intende ribadire, ha ritenuto trovi applicazione, anche al caso di specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in base al quale sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito).

    La legittimazione a chiedere il rimborso di somme non dovute e a impugnare il diniego spetta tanto al sostituto d’imposta che ha materialmente versato quanto al sostituito percettore del reddito sottoposto a ritenuta.

  • art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002

    Infatti, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90% di quanto dovuto e versato per imposte, è da ritenersi deroghi al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato. La disposizione in esame, con riferimento ai lavoratori dipendenti residenti nella zona colpita, al momento del sisma, risponde, infatti, ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, mirando ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, ragion per cui la legittimazione spetta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non al sostituto d’imposta, come invece ritenuto dall’Ufficio.

    La disciplina speciale consente il recupero del 90% delle imposte dovute e versate e, per i lavoratori dipendenti residenti nella zona colpita dal sisma, deroga alla regola generale che esclude rimborsi in caso di sanatoria. La legittimazione spetta al contribuente sostanzialmente inciso dal tributo, anche se le ritenute sono state materialmente versate dal sostituto.

  • art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 123/2017

    Peraltro, la legittimazione del sostituito ha trovato conferma anche nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies (conv., con modif., dalla L. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

    La norma sopravvenuta, includendo i titolari di redditi da lavoro dipendente tra i beneficiari dei rimborsi per le ritenute subite, conferma la legittimazione del sostituito; secondo la Corte essa interviene sulle modalità di esecuzione del rimborso.

Massime di principio

  • Quando un contribuente ha subito ritenute alla fonte, la legittimazione a chiedere il rimborso di un’imposta non dovuta e a impugnare il diniego spetta sia al sostituto che ha effettuato il versamento sia al percettore del reddito assoggettato a ritenuta.
  • La disciplina speciale di rimborso prevista per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi può derogare alla regola generale secondo cui una sanatoria non dà luogo a rimborsi; nei casi contemplati, la legittimazione va riconosciuta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale, anche se il versamento è stato eseguito dal sostituto.
  • Le disposizioni che incidono sui beneficiari o sulle modalità di esecuzione del rimborso e i limiti delle risorse stanziate attengono alla fase esecutiva o di ottemperanza e non escludono, di per sé, l’accertamento giudiziale del diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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