Cassazione Civile, Sentenza n. 7910/2020 del 17/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2007, emessa a seguito di controlli automatizzati sulla dichiarazione IRES del consolidato nazionale e mondiale e sulla dichiarazione IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 1° febbraio 2013, aveva riformato tale decisione. La cartella comprendeva due iscrizioni a ruolo. Quanto all’IRES, la società aveva indicato nel modello consolidato del 2006, al rigo 20, un credito come «credito ceduto», poi riportato a credito per Euro 46.263,00, senza che la cessione trovasse riscontro nelle dichiarazioni delle società consolidate; l’Agenzia sosteneva inoltre che non fossero stati prodotti il bilancio della contribuente e le note integrative delle consolidate, necessari a dimostrare che il credito non fosse stato ceduto ad altri. Quanto all’IVA, la contestazione riguardava eccedenze maturate prima dell’ingresso della società nel gruppo IVA e trattenute individualmente, anziché trasferite alla controllante; la pretesa erariale era pari a Euro 602.990,68, a fronte di un credito IVA rideterminato dall’Ufficio in Euro 931.832,00. La CTR aveva ritenuto che il credito IRES non fosse stato effettivamente ceduto né utilizzato negli anni successivi e, per l’IVA, aveva richiamato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56/E e ritenuto satisfattivi i versamenti documentati dalla società. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, contestando la disciplina applicata dalla CTR sia in relazione al trasferimento delle eccedenze IVA pregresse sia rispetto alla prova della mancata cessione del credito IRES.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella. Ha stabilito che, nel regime IVA di gruppo applicabile all’anno d’imposta 2007, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007, le eccedenze detraibili maturate anche prima dell’ingresso nel gruppo dovevano essere trasferite alla controllante e non potevano essere utilizzate autonomamente dalla controllata. Ha inoltre ritenuto non pertinente la risoluzione n. 56/E, riferita al regime successivo, e apodittica la conclusione della CTR sulla mancata effettiva cessione del credito IRES, non sorretta da riscontri documentali, in particolare in assenza del bilancio e delle note integrative indicati dall’Agenzia. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, nel regime (applicabile “rettone temporis”) anteriore all’applicabilità della L. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”, contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicchè non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale.
Nel regime IVA di gruppo anteriore alle modifiche applicabili dal 2008, il concetto di eccedenza detraibile comprende anche i crediti maturati prima dell’adesione della società al gruppo; tali eccedenze devono essere trasferite alla controllante e non possono essere oggetto di compensazione individuale da parte della controllata.
D.M. n. 11065/1979
Va considerato, inoltre, che le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta, e da questa annotati nei propri registri e, nel caso in esame, per l’anno d’imposta 2007, era indubitabilmente applicabile questa procedura, in seno alla quale, a norma dell’art. 73, comma 3, si doveva tener conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo, che queste società, in base al D.M. n. 11065 del 1979, dovevano trasferire alla controllante, e che, in base al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, non poteva non essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione;
Nel regime considerato, le società del gruppo trasferiscono alla controllante i saldi e le eccedenze detraibili rilevanti per la liquidazione IVA di gruppo, perdendone la disponibilità individuale.
art. 8 D.P.R. n. 542/1999
Va considerato, inoltre, che le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta, e da questa annotati nei propri registri e, nel caso in esame, per l’anno d’imposta 2007, era indubitabilmente applicabile questa procedura, in seno alla quale, a norma dell’art. 73, comma 3, si doveva tener conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo, che queste società, in base al D.M. n. 11065 del 1979, dovevano trasferire alla controllante, e che, in base al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, non poteva non essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione;
La disposizione è richiamata dalla Corte nel quadro della procedura di liquidazione IVA di gruppo che attribuisce alla controllante i saldi trasferiti dalle società del gruppo, escludendo che la controllata li utilizzi autonomamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR non ha considerato che, in relazione alla iscrizione a ruolo (n. (OMISSIS)) riguardante l’IRES, la contribuente aveva indicato a credito, nella dichiarazione, l’importo di Euro 46.263,00 nel quadro NX, senza che tuttavia trovasse alcun riscontro nelle dichiarazioni delle società consolidate, nè la stessa aveva provveduto ad esibire il proprio bilancio e la nota integrativa delle società consolidate, documentazione dalla quale sarebbe dovuto risultare che il credito d’imposta non era stato ceduto ad altro soggetto, e che, in relazione alla iscrizione a ruolo (n. (OMISSIS)) riguardante l’IVA, la sanzione pecuniaria IVA era originata da un errato comportamento fiscale della società aderente all’IVA di gruppo, avendo trattenuto per sè l’IVA anteriore al consolidato di gruppo, relativa ad annualità (2006) antecedente l’ingresso nel Gruppo.
La norma individua il vizio di legittimità dedotto dall’Agenzia; la Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge relativa all’interpretazione della disciplina IVA di gruppo e ha cassato la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel regime IVA di gruppo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007, le eccedenze detraibili maturate dalla controllata prima dell’ingresso nel gruppo rientrano tra quelle da trasferire alla controllante; la controllata non può impiegarle in autonoma compensazione.
- La procedura di liquidazione IVA di gruppo comporta il trasferimento alla controllante dei saldi delle società partecipanti, che ne perdono la disponibilità individuale; la controllante è il soggetto sul quale ricadono gli obblighi dichiarativi relativi alla procedura e a favore del quale opera il diritto alla compensazione o al rimborso dell’eccedenza.
- Un documento di prassi riferito a un regime normativo successivo non è pertinente per determinare il trattamento delle eccedenze nel regime anteriore.
- La conclusione secondo cui un credito indicato in dichiarazione come ceduto non sarebbe stato effettivamente ceduto deve essere sorretta da riscontri probatori; non è sufficiente un’affermazione apodittica priva di documentazione che giustifichi il superamento delle risultanze dichiarative.
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