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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17195/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, il Tribunale aveva applicato all'imputato la pena di due anni di reclusione ed euro 600 di multa, con confisca dell'arma sequestrata, per tre capi di imputazione unificati dalla continuazione: detenzione di arma in violazione della disciplina sulle armi, ricettazione e violazione della misura di prevenzione. La pena era stata determinata riconoscendo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva infraquinquennale, e individuando il capo più grave nella ricettazione. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la recidiva non dovesse essere riconosciuta. La Corte ha ritenuto il motivo assolutamente generico, perché non sviluppava alcuna specifica ragione per escludere la recidiva e si limitava a contestarne apoditticamente l'applicazione; ha inoltre richiamato il principio per cui, contro la sentenza di patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva contestata e ritenuta, non incidendo questa sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità. Ha rilevato che il ricorso non spiegava perché la recidiva dovesse essere esclusa e ha richiamato l'orientamento secondo cui, avverso la sentenza di applicazione pena, non è deducibile in cassazione l'erronea applicazione della recidiva contestata e ritenuta. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il motivo deve essere specifico e deve indicare in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La recidiva riconosciuta e applicata dal giudice del patteggiamento non può essere utilmente censurata in cassazione quando la doglianza non investa la corretta qualificazione giuridica del fatto, ma solo la valutazione sanzionatoria già compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati contro l'amministrazione della giustiziaArmiMisure di prevenzione
IstitutiRecidiva

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