Cassazione Civile, Ordinanza n. 30456/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 con cui il comune ha negato l'agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ritenendo non integrato il requisito della prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito. Il contribuente ha impugnato l'avviso e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul giudicato interno, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto definitivo il capo di primo grado relativo alla motivazione dell'avviso; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., contestando la pretesa efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 128/2019 sull'IMU 2013, poi risultata impugnata e riformata; 3) violazione delle norme su Statuto del contribuente, processo tributario e sanzioni, per il mancato riconoscimento della non punibilità per obiettiva incertezza normativa; 4) violazione dell'art. 13 d.l. 201/2011 e di altre norme tributarie e previdenziali, sostenendo che per l'IMU sui terreni agricoli bastassero la qualifica soggettiva di coltivatore diretto/IAP, l'iscrizione alla previdenza agricola e la conduzione del fondo, senza alcun requisito di prevalenza reddituale, e che in ogni caso i dati reddituali e la documentazione prodotta dimostrassero la sussistenza dei requisiti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; ha ritenuto assorbito il terzo; ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo al contribuente il diritto all'agevolazione IMU controversa per l'anno 2014, con conseguente annullamento della pretesa fiscale nei limiti della domanda. La decisione si fonda sul principio per cui, in tema di IMU sui terreni agricoli, non è più richiesto il requisito della prevalenza del reddito agricolo su altri redditi, essendo sufficiente la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione nella previdenza agricola; la motivazione della CTR, incentrata sulla prevalenza del reddito da partecipazione societaria, è quindi erronea. Il riferimento aggiuntivo alla conduzione diretta di parte dei terreni è stato considerato motivazione ancillare, non autonoma ratio decidendi.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Per l'IMU sui terreni agricoli il beneficio spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; non è più richiesto un ulteriore accertamento sulla prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il preteso giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente per contestare il preteso giudicato interno/esterno.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per la richiesta di non applicazione di sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione al processo tributario e alle sanzioni.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per la causa di non punibilità in caso di obiettiva incertezza.
art. 25 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per la nozione di redditi fondiari.
art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per l'imputazione dei redditi fondiari.
art. 27 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per il reddito domenicale dei terreni e il reddito agrario.
art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per la nozione di reddito agrario.
art. 2 L. 9 gennaio 1963, n. 9
Richiamato dal ricorrente per la nozione di attività prevalente in agricoltura.
art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Richiamato per la definizione di imprenditore agricolo professionale.
art. 78-bis d.l. 14 agosto 2020, n. 104
Richiamato come norma di interpretazione autentica, in senso favorevole alla sufficienza dell'iscrizione previdenziale e alla disciplina estensiva per talune categorie agricole, senza necessità del requisito di esclusività del reddito.
art. 1, comma 705, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato dalla Corte come intervento normativo rilevante in materia di requisiti per l'agevolazione IMU.
art. 1, comma 758, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Richiamato come norma che prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la decisione della causa nel merito da parte della Cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di IMU sui terreni agricoli, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola costituisce il requisito decisivo per il beneficio, senza necessità di verificare in concreto la prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito.
- L'iscrizione nella previdenza agricola opera come presupposto sufficiente del beneficio fiscale e come presunzione relativa dello svolgimento di attività agricola diretta e abituale, superabile solo con prova contraria.
- La motivazione della decisione tributaria deve poggiare sulla ratio decidendi effettivamente idonea a sorreggere il dispositivo: argomenti aggiuntivi o ancillari non assumono rilievo autonomo se la decisione è già sorretta da un'altra base logica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che attribuisca alla sentenza impugnata una ratio decisoria non effettivamente posta a base della decisione, o che contesti un giudicato interno/esterno privo di concreta incidenza pregiudizievole sulla statuizione finale.
- In presenza di un errore di diritto sulla disciplina applicabile e quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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