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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23214/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato tra due società per la realizzazione di opere edilizie. In virtù di una clausola compromissoria, la lite è stata decisa da un collegio arbitrale, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, individuato nel rifiuto di autorizzare l'inizio dei lavori, e l'ha condannata a corrispondere alla controparte un indennizzo liquidato equitativamente in euro 850.000. La sentenza della Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione del lodo. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla dedotta nullità del lodo per incompatibilità di un arbitro, sostenendo che la censura riguardasse non il rapporto di coniugio con il difensore, ma un suo interesse diretto nella causa; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla rilevabilità officiosa delle nullità, oltre a violazione delle regole di interpretazione del contratto, delle norme probatorie e della disciplina dell'appalto, per avere il giudice escluso la nullità del contratto e ritenuto valido l'appalto; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'inadempimento, per avere la sentenza confermato la risoluzione sulla base di un fatto di inadempimento ritenuto diverso da quello originariamente dedotto, nonché senza adeguata motivazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato come errores in iudicando, e quindi inammissibili, censure relative alla motivazione sulla sussistenza dell'inadempimento connesso a un mutuo per il pagamento del prezzo e alla liquidazione del danno, che la ricorrente riteneva invece deducibili come errores in procedendo e comunque attinenti all'ordine pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibile l'intervento del fallimento della società ricorrente nel giudizio di legittimità. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo: infondato il primo motivo perché l'incompatibilità dell'arbitro doveva essere fatta valere con tempestiva ricusazione ex art. 815 c.p.c., non essendo stata proposta; infondato o inammissibile il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e respinto le doglianze sulla nullità del contratto, sulla base di elementi documentali e senza che emergessero altre nullità rilevabili d'ufficio; infondato o inammissibile il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva accertato che entrambe le allegazioni di inadempimento erano state dedotte nel procedimento arbitrale e perché le ulteriori censure tendevano a un riesame del merito; inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in modo adeguato dove e come avesse dedotto la natura di pronunce extra compromesso o contrarie all'ordine pubblico. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 815 c.p.c.

    Nel procedimento arbitrale, le cause di incompatibilità o astensione dell'arbitro devono essere fatte valere con istanza di ricusazione entro il termine perentorio previsto; in difetto, la parte decade dalla possibilità di farle valere contro il lodo.

  • art. 812 c.p.c.

    L'incapacità di essere arbitro è circoscritta alle ipotesi tassativamente previste dalla norma; situazioni di incompatibilità non ricomprese in tale ambito non determinano invalidità del lodo se non tempestivamente dedotte.

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione del lodo per nullità è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge; la qualificazione delle censure come errori di giudizio o di procedura incide sulla loro ammissibilità nel giudizio di impugnazione del lodo.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità è possibile solo se fondato su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, non su meri possibili profili astratti non emersi nel processo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie in sede di legittimità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione delle regole sulla valutazione della prova non può mascherare un'inammissibile richiesta di riesame del merito.

  • artt. 1655, 1659 e 1660 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla validità e disciplina del contratto di appalto; la Corte ha però ritenuto le doglianze non idonee a sovvertire l'accertamento di merito.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10 e 32

    Evocati per sostenere la mancanza di titolo edilizio o di assentimento urbanistico; la Corte ha dato rilievo al permesso di costruire prodotto in atti e ha escluso la nullità del contratto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione percepibile.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, ossia quando non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva esaminato le questioni sottoposte; non può essere prospettato il vizio quando il giudice abbia comunque deciso sul punto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione dell'inadempimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale, le cause di incompatibilità dell'arbitro devono essere fatte valere tempestivamente mediante ricusazione; se la parte non si attiva nei termini, non può poi dedurle come motivo di nullità del lodo.
  • Il rilievo d'ufficio della nullità contrattuale presuppone che i fatti su cui si fonda siano stati ritualmente introdotti o comunque acquisiti nel processo; non è consentito fondare il controllo officioso su ipotesi astratte non emerse in causa.
  • In sede di legittimità, le censure che contestano interpretazione del contratto, valutazione delle prove o accertamento dell'inadempimento sono inammissibili quando mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione è nulla per apparenza solo quando non rende percepibile il fondamento della decisione; se le rationes decidendi sono comprensibili dalla lettura della sentenza, il vizio non sussiste.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede specificità e autosufficienza: chi deduce un error in procedendo deve indicare in modo preciso i fatti processuali rilevanti e la loro collocazione negli atti.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppaltoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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