Cassazione Civile, Ordinanza n. 28692/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente fruito per gli anni 2008-2012, in relazione alle agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate previste dall'art. 8 L. n. 388/2000. La contribuente sosteneva di avere presentato memorie nel corso del procedimento, asseritamente ignorate nell'atto impositivo senza adeguata motivazione; deduceva inoltre che la sentenza di merito avrebbe introdotto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di domande nuove in appello, il riferimento all'art. 173 del TUIR, norma relativa alle scissioni societarie, del tutto distinta dalla base fattuale e normativa dell'originario recupero. In sostanza, si denunciava che la qualificazione della pretesa fiscale fosse stata mutata nel giudizio, ampliando illegittimamente il thema decidendum e fondando la decisione su una disposizione non richiamata nell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha affermato che il dovere dell'Ufficio di considerare le osservazioni del contribuente non implica un obbligo di specifica controdeduzione nell'atto definitivo, potendo le difese non accolte intendersi implicitamente respinte; ha inoltre ribadito che la motivazione per relationem al PVC non è illegittima se gli elementi sono già noti al contribuente. Sul secondo e terzo motivo ha chiarito che il richiamo all'art. 173 TUIR non integrava domanda nuova né ultra/extra petizione, ma costituiva una questione di qualificazione giuridica del fatto utile a individuare il soggetto titolare del credito d'imposta dopo la scissione societaria. Ha quindi confermato che il giudice tributario, in un processo a cognizione piena, può e deve qualificare correttamente il rapporto d'imposta e determinare il quantum della pretesa entro i limiti del petitum, senza violare l'art. 112 c.p.c.
Norme richiamate
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, a pena di invalidità, solo nei casi specificamente previsti; nei tributi non armonizzati non opera come regola generale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto, ma la Corte non ravvisa violazione nella motivazione per relationem.
Non è violato quando il giudice qualifica giuridicamente il fatto e accerta il corretto perimetro della pretesa tributaria senza introdurre un petitum o una causa petendi diversi.
Invocato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte esclude che il richiamo all'art. 173 TUIR abbia introdotto una domanda nuova.
Norma sulla scissione societaria utilizzata per individuare il soggetto cui spetta il credito d'imposta dopo la scissione del ramo d'azienda.
Costituisce la base agevolativa del credito d'imposta oggetto di recupero per investimenti in aree svantaggiate.
Il giudice tributario può avvalersi dei poteri di valutazione e indagine per determinare l'effettivo ammontare della pretesa fiscale, entro i limiti del petitum.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale: l'invalidità dell'atto consegue solo se la specifica disciplina la prevede.
- La motivazione dell'atto impositivo può essere resa per relationem agli esiti del PVC o della verifica, senza autonoma e analitica confutazione di ogni osservazione del contribuente, quando i fatti siano già noti al destinatario e l'Ufficio condivida le conclusioni istruttorie.
- Nel processo tributario il giudice non è vincolato alla sola eliminazione dell'atto impugnato, ma deve qualificare correttamente il rapporto d'imposta e può individuare la disciplina applicabile ai fatti accertati, purché resti fermo il petitum originario.
- Non vi è domanda nuova né violazione del divieto di ultra/extra petizione quando il giudice richiami una norma diversa da quella posta a base dell'atto, se tale richiamo serve soltanto a qualificare giuridicamente il medesimo fatto storico e a stabilire il soggetto passivo o titolare del beneficio.
- Il giudizio tributario ha natura impugnatorio-accertativa e consente al giudice di rideterminare il quantum della pretesa entro i limiti delle domande e delle difese delle parti, senza trasformarsi in una nuova attività amministrativa di accertamento.
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