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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16453/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il Tribunale di Forlì aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro il decreto con cui, in precedenza, lo stesso Tribunale aveva concesso a un soggetto fisico l'esdebitazione prevista dall'art. 283 c.c.i.i. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 5/6/2025. Dalla decisione emerge che il ricorso è stato notificato l'11/12/2025, quindi oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. La Corte ha rilevato che il procedimento di cui all'art. 283 c.c.i.i., in assenza di norme contrarie e per il rinvio dell'art. 283, comma 8, c.c.i.i. all'art. 124 c.c.i.i., non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 l. n. 742/1969 e richiamata dall'art. 9, comma 1, c.c.i.i. Il ricorso è stato quindi ritenuto tardivo e dichiarato inammissibile. Gli intimati non si sono costituiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato era stato depositato il 5/6/2025, mentre il ricorso era stato notificato l'11/12/2025, oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. È stato inoltre affermato che il procedimento non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché mancano disposizioni che lo prevedano e l'art. 283, comma 8, c.c.i.i. rinvia espressamente all'art. 124 c.c.i.i. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. La Corte ha dato atto, infine, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 283 c.c.i.i.

    Il procedimento di esdebitazione vi rientra con un rinvio espresso all'art. 124 c.c.i.i.; non emerge una disciplina speciale che escluda la regola sulla decorrenza dei termini richiamata dalla Corte.

  • art. 124 c.c.i.i.

    È richiamato come norma alla quale l'art. 283, comma 8, c.c.i.i. rinvia; in difetto di norme contrarie, tale rinvio esclude l'applicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento in esame.

  • art. 9, comma 1, c.c.i.i.

    La Corte afferma che il procedimento non è assoggettato alla sospensione feriale prevista dall'art. 1 l. n. 742/1969.

  • art. 1 della l. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non opera nel procedimento oggetto di causa.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è tardivo perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In mancanza di una disciplina speciale contraria, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi nel procedimento di esdebitazione da sovraindebitamento è soggetto al termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti del codice della crisi richiamati dalla decisione quando la relativa disciplina speciale lo esclude o non lo prevede.
  • L'inosservanza del termine per impugnare determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dal merito delle censure.
  • Quando gli intimati non si costituiscono, il giudizio di legittimità può definirsi senza statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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