Cassazione Civile, Ordinanza n. 15692/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'ex amministratore di una società poi fallita aveva ottenuto, in un verbale assembleare del 2006, il riconoscimento di una indennità di fine mandato, con accantonamento annuo e con previsione di una polizza stipulata dalla società a sua garanzia. Cessata la carica, e dopo che durante il concordato preventivo la società aveva riscattato la polizza incamerandone le somme, il soggetto chiedeva l'insinuazione al passivo per euro 72.404,76, oltre accessori, invocando il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c. in quanto credito assimilabile al TFR, nonché la prededuzione ex art. 111 l.fall. e, in via sostanziale, la rivendica delle somme, sostenendo che il contratto fosse una polizza vita a favore del beneficiario e che il curatore non potesse attrarre al fallimento il valore di riscatto. Il Tribunale di Catania ha invece qualificato il contratto come operazione di capitalizzazione finanziaria e ha ammesso il credito solo al chirografo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sull'uso delle prove, lamentando travisamento dei documenti, motivazione apparente e omessa pronuncia sulla rivendica; 2) violazione dell'art. 1923 c.c. e dell'art. 46 l.fall., assumendo l'impignorabilità e l'insensibilità al fallimento delle somme maturate con una polizza vita; 3) violazione dell'art. 1920 c.c., sostenendo che il curatore non poteva ledere il diritto del beneficiario a profittare della stipulazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a contestare la qualificazione del contratto e la valutazione delle prove documentali, censura non proponibile come vizio di legittimità nei termini prospettati; ha inoltre osservato che il travisamento della prova non era configurabile nel caso e, comunque, non era dedotto nei limiti ammessi. I motivi secondo e terzo sono stati reputati parimenti inammissibili perché fondati sul presupposto, non più sindacabile, che il contratto fosse assicurativo, mentre il giudice di merito lo aveva qualificato come capitalizzazione finanziaria. La Corte ha aggiunto, in via conclusiva, che in tale ipotesi il credito andava fatto valere verso la società e non verso la curatela, e che comunque i crediti per compensi dell'amministratore non godono del privilegio invocato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c.
il privilegio invocato per il credito dell'amministratore è stato negato; la Corte richiama la propria giurisprudenza nel senso che ai compensi dovuti all'amministratore di società non spetta tale rango
invocato per la prededuzione, ma la pretesa è stata respinta in quanto il credito non era azionabile nei confronti della massa fallimentare sulla base della qualificazione del rapporto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è strumento idoneo per censurare, nel caso concreto, la sola qualificazione del contratto costruita come contestazione di merito e di valutazione probatoria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente non ricorre quando la critica riguarda la valutazione delle prove e non un difetto testuale e immediatamente percepibile della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del sindacato sulla motivazione, ma ritenuto non violato nei termini dedotti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la decisione conteneva una motivazione riconoscibile sulla qualificazione del contratto
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato
la doglianza sul travisamento delle prove documentali è stata reputata inammissibile perché traduceva una critica alla valutazione delle prove, non alla loro percezione
la norma sull'impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore non è stata applicata perché il contratto è stato qualificato come capitalizzazione finanziaria e non come polizza vita
richiamato dal ricorrente per sottrarre le somme all'attivo concorsuale, ma la censura è stata respinta per difetto del presupposto fattuale e giuridico
richiamato dal ricorrente per affermare il diritto del beneficiario a profittare della stipulazione, ma la Corte ha escluso la pertinenza della norma una volta negata la natura assicurativa del contratto
la Corte ricorda che la qualificazione contrattuale è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per mera incongruità valutativa della prova
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
il travisamento della prova è evocato come rimedio eventualmente esperibile in revocazione, non come vizio di legittimità nel caso trattato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La qualificazione del contratto si articola in due momenti: accertamento della comune volontà delle parti, riservato al giudice di merito, e inquadramento della fattispecie nello schema legale, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della corretta sussunzione giuridica.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove documentali in una censura di violazione di legge o in un vizio di motivazione apparente: il travisamento rilevante richiede un errore sulla ricognizione oggettiva del documento, non sulla sua interpretazione o ponderazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se il difetto emerge immediatamente dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con il materiale istruttorio; non basta sostenere che il giudice abbia dato una lettura illogica delle prove.
- Le censure per violazione di legge che presuppongono una diversa qualificazione del contratto sono inammissibili se la qualificazione posta a base della decisione non è stata validamente aggredita.
- Le somme derivanti da un'operazione qualificata come capitalizzazione finanziaria non seguono la disciplina propria della polizza vita e non possono essere sottratte all'attivo fallimentare sulla base delle norme sull'impignorabilità delle prestazioni assicurative.
- I crediti dell'amministratore di società per compensi o indennità connesse al mandato non godono, di regola, del privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c.
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