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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28608/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi due di arresto per violazione degli obblighi derivanti dal foglio di via obbligatorio emesso dal Questore ai sensi del codice antimafia. La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo i motivi aspecifici. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e vizio di motivazione. In sintesi, per il primo motivo di appello la difesa aveva dedotto che non era dimostrata l'effettiva residenza dell'imputato a Napoli indicata nel provvedimento questorile, evidenziando l'assenza di dimora fissa e contestando che la semplice esistenza della via indicata potesse equivalere alla prova della residenza. Per il secondo motivo aveva censurato la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto aspecifica la doglianza, sostenendo invece che il motivo era ben confrontato con la sentenza di primo grado e che la Corte territoriale aveva in realtà svolto una valutazione di merito, non di inammissibilità. Il ricorrente contestava anche la parte della motivazione relativa alla richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati. Ha affermato che, alla luce del nuovo testo dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., la specificità dei motivi di appello richiede la puntuale enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, ma non consente di dichiarare inammissibile un appello che, pur essenziale, contenga una critica intellegibile e confrontabile con la sentenza di primo grado. Nel caso concreto ha ritenuto che il primo motivo di appello non fosse aspecifico, poiché contestava in modo diretto la sussistenza dei presupposti del foglio di via, e che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso la questione della residenza con la mera esistenza della via indicata nell'atto amministrativo. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'inammissibilità dell'appello, non rileva la manifesta infondatezza del motivo. Per effetto di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per il limite della motivazione del ricorso nei giudizi di legittimità.

  • art. 581 c.p.p.

    La specificità dei motivi di appello richiede rilievi critici puntuali ed espliciti rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; è la c.d. specificità estrinseca.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere estesa alla valutazione della manifesta infondatezza del motivo.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    Richiamato come parametro del sindacato penale sulla conformità a legge del provvedimento amministrativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma che disciplina il foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale la cui violazione integra il reato contestato.

  • art. 16 Cost.

    Rilevato come parametro costituzionale di tutela della libertà di circolazione e soggiorno, incisa dal foglio di via.

  • artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Base normativa della condanna di primo grado per violazione del foglio di via obbligatorio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il giudice deve verificare la presenza di una critica puntuale e intellegibile rispetto alle ragioni della sentenza impugnata; non è necessario che il motivo sia analitico o prolisso, purché consenta di individuare con precisione i punti contestati e le ragioni della doglianza.
  • La riproposizione di questioni già esaminate e respinte in primo grado non rende di per sé inammissibile l'appello, perché il giudizio di appello ha natura di rivisitazione del punto deciso e può essere fondato anche su argomentazioni strettamente connesse a quelle già scrutinate.
  • Nel giudizio di appello penale l'inammissibilità per difetto di specificità non può essere dichiarata in base alla sola manifesta infondatezza del motivo, giacché tale causa non è prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Quando si contesta la violazione di un foglio di via obbligatorio, il giudice penale deve verificare la legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo presupposto e, in mancanza delle condizioni legali, deve disapplicarlo, con conseguente caduta del presupposto del reato.
  • Il foglio di via obbligatorio presuppone l'effettiva esistenza di un luogo di residenza o dimora abituale del destinatario; la misura non è applicabile a chi sia privo di un'effettiva residenza o dimora, perché la sua funzione è preventiva e non meramente sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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