Cassazione Civile, Ordinanza n. 13157/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce dalla costruzione di un fabbricato ad uso abitativo con annesso rustico realizzato in difformità dal titolo edilizio. La committente ha convenuto gli eredi del professionista che aveva svolto le funzioni di progettista e direttore dei lavori, lamentando l'inadempimento alle obbligazioni professionali per non aver segnalato la necessità di ottenere previamente le autorizzazioni per le varianti poi eseguite. Ha inoltre proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il prezzo dei lavori, sostenendo che l'abuso edilizio fosse imputabile anche a costui. I giudici di merito hanno riconosciuto un danno risarcibile, poi rideterminato in appello a seguito della sopravvenuta sanatoria degli abusi, e hanno ridotto il debito residuo verso l'appaltatore. Gli eredi del professionista ricorrono per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello abbia attribuito un danno diverso da quello domandato (non la perdita del fabbricato, ma costi e sanzioni per la sanatoria); 2) violazione dell'art. 2236 c.c., assumendo che il professionista non potesse essere ritenuto responsabile perché le varianti erano volute dalla committente e il pregiudizio derivava dal mancato accoglimento della sanatoria; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 29 d.P.R. 380/2001, per non avere considerato il concorso colposo della committente e la sua responsabilità nella vicenda edilizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che non vi è stata mutazione della causa petendi né violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il fatto costitutivo della domanda restava l'inadempimento professionale del progettista-direttore dei lavori, mentre la sanatoria sopravvenuta aveva inciso solo sulla quantificazione del danno. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 2236 c.c. e del preteso consenso della committente alle varianti, rilevando che il professionista avrebbe comunque dovuto informarla della necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva. Infine, ha chiarito che la responsabilità amministrativa per l'abuso edilizio è distinta dalla responsabilità contrattuale verso la committente e che, nel rapporto interno, il concorso colposo non era configurabile perché non risultava l'informazione dovuta alla committente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
non vi è ultrapetizione quando il fatto costitutivo della domanda resta invariato e mutano solo le conseguenze dannose quantificate in corso di causa
invocato come vizio processuale per nullità della sentenza, ma escluso perché la decisione di merito non ha travalicato i limiti della domanda
non esclude la responsabilità del professionista quando l'inadempimento consiste nel mancato avviso alla committente della necessità di richiedere il titolo abilitativo per le varianti
il concorso colposo del creditore non è configurabile se non risulta che la committente sia stata informata della necessità di munirsi del nuovo titolo prima della prosecuzione dei lavori
art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
rileva sul piano della responsabilità amministrativa verso la pubblica amministrazione, ma non esclude la responsabilità contrattuale interna del professionista verso la committente
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, l'inadempimento può consistere nel mancato dovere di avvisare il committente della necessità di ottenere preventivamente il titolo abilitativo per le varianti edilizie, anche se le varianti siano in astratto assentibili o volute dal committente.
- Non c'è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice individua lo stesso fatto costitutivo della domanda risarcitoria e ridetermina solo il danno alla luce di circostanze sopravvenute che ne riducono l'entità.
- La sopravvenuta sanatoria dell'abuso edilizio non elimina l'inadempimento del professionista, ma incide soltanto sulla misura del pregiudizio risarcibile, che va commisurato ai costi effettivamente sopportati per regolarizzare la situazione e non al valore integrale dell'opera da demolire.
- La responsabilità amministrativa per la violazione della normativa edilizia può gravare su committente, direttore dei lavori e appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione, ma nei rapporti interni tra committente e professionista resta decisivo il contenuto dell'obbligazione contrattuale assunta dal professionista stesso.
- Il concorso colposo del creditore non è configurabile se il debitore-professionista non prova di aver adempiuto al dovere informativo che avrebbe consentito al committente di evitare o limitare il danno.
- Quando il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, la censura è inammissibile anche se muove da una diversa ricostruzione dei fatti o della responsabilità.
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