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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13106/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati; il nucleo centrale del gravame riguarda la determinazione del momento consumativo dei reati di truffa (capi C ed E). I ricorrenti sostengono che la prescrizione dovesse decorrere dal momento della deminutio patrimonii (il concreto conseguimento dell'ingiusto profitto) e non dal momento in cui la vittima ha acquisito consapevolezza del raggiro, sicché i reati sarebbero già prescritti anteriormente alla sentenza di primo grado. Viene altresì dedotta la violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. e correlate) sulla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre i ricorrenti sostengono la prescrizione anche per i reati di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) i ricorsi siano inammissibili per carenza di interesse relativamente ai capi B), D) e G) (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998) e quanto al capo H) perché la persona offesa non si è costituita parte civile; (ii) il motivo comune relativo al momento consumativo delle truffe di cui ai capi C) ed E) è fondato: la Corte territoriale ha errato ancorando il dies a quo al momento in cui la vittima ha avuto contezza della truffa anziché al momento in cui si è realizzato l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto con danno per la vittima. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata, limitatamente ai reati C) ed E), con rinvio alla Corte d'appello perché determini con motivazione adeguata il momento consumativo concreto e ricalculli la prescrizione tenendo conto di tutti i periodi di sospensione (anche quelli indicati nella sentenza di primo grado non compiutamente valutati in appello).

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 12 comma 5

    Riferita ai reati di ingresso/permesso di soggiorno inerenti: la decisione osserva che si tratta di reati che possono avere profili di continuazione e che la cessazione della continuazione deve essere valutata con riferimento all'ultima condotta che li configura; inoltre la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a tali capi per mancanza di interesse processuale quando non è costituita parte civile.

  • codice penale, art. 640

    Il reato di truffa è qualificato come reato istantaneo e di danno; secondo la Corte il momento consumativo va individuato nel momento in cui si è realizzato l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto con correlativo danno alla persona offesa.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norme sulla motivazione del ricorso per cassazione: i ricorrenti avevano dedotto vizio di motivazione; la Corte ha verificato la fondatezza della censura relativa alla determinazione del dies a quo della prescrizione per i capi C) ed E).

  • codice penale, art. 157

    Riferito nella parte relativa al dies a quo della querela e alla decorrenza di taluni termini; la Corte distingue tra rilevanza della contezza della vittima ai fini della proposizione della querela e l'insussistenza di tale requisito ai fini dell'individuazione del momento consumativo della truffa.

  • disp. att. c.p.p., art. 173

    Richiamato come limite di impugnazione (art. 173 disp. att. c.p.p.) per le doglianze esercitabili in Cassazione ove necessario; la Corte ha tenuto conto dei limiti procedurali nell'esame dei motivi.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato in relazione alle censure dedotte da uno dei ricorrenti riguardo alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle parti offese; la Corte ha esaminato la correttezza della motivazione rispetto agli elementi probatori.

Massime di principio

  • Per la truffa contrattuale (reato istantaneo e di danno) il dies a quo della prescrizione è il momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto e il corrispondente danno alla vittima (ad es. il trasferimento del bene o la perdita patrimoniale), non il momento in cui la vittima prende coscienza del raggiro.
  • La consapevolezza successiva della vittima può essere rilevante ai fini dell'esercizio di rimedi processuali (es. denuncia/querela) ma non modifica il momento di consumazione del reato ai fini della prescrizione.
  • Quando la Corte territoriale non specifica, per ogni capo di imputazione, quando si sia concretamente verificato il profitto illecito e il relativo danno, la motivazione è insufficiente e la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
  • Nei reati caratterizzati dalla continuazione (es. alcuni delitti con plurime condotte), la continuazione cessa con l'ultima condotta che integra il reato; occorre quindi determinare la data dell'ultima azione rilevante per stabilire il dies a quo della prescrizione.
  • Il computo della prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione e sospensioni processuali; omissioni o errori nella quantificazione delle sospensioni possono determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per riesame.
  • Se non vi è costituzione di parte civile per alcuni capi già dichiarati estinti per prescrizione, l'imputato può non avere interesse concreto all'impugnazione di quella parte del provvedimento (ricorso inammissibile per carenza di interesse).
  • Per la difesa: raccogliere e documentare con precisione la data dell'effettivo danno patrimoniale (prova di passaggio di somme o beni) è cruciale per contestare o verificare decorrenze prescrizionali in casi di truffa contrattuale.

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