Cassazione Penale, Sentenza n. 13106/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati; il nucleo centrale del gravame riguarda la determinazione del momento consumativo dei reati di truffa (capi C ed E). I ricorrenti sostengono che la prescrizione dovesse decorrere dal momento della deminutio patrimonii (il concreto conseguimento dell'ingiusto profitto) e non dal momento in cui la vittima ha acquisito consapevolezza del raggiro, sicché i reati sarebbero già prescritti anteriormente alla sentenza di primo grado. Viene altresì dedotta la violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. e correlate) sulla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre i ricorrenti sostengono la prescrizione anche per i reati di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) i ricorsi siano inammissibili per carenza di interesse relativamente ai capi B), D) e G) (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998) e quanto al capo H) perché la persona offesa non si è costituita parte civile; (ii) il motivo comune relativo al momento consumativo delle truffe di cui ai capi C) ed E) è fondato: la Corte territoriale ha errato ancorando il dies a quo al momento in cui la vittima ha avuto contezza della truffa anziché al momento in cui si è realizzato l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto con danno per la vittima. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata, limitatamente ai reati C) ed E), con rinvio alla Corte d'appello perché determini con motivazione adeguata il momento consumativo concreto e ricalculli la prescrizione tenendo conto di tutti i periodi di sospensione (anche quelli indicati nella sentenza di primo grado non compiutamente valutati in appello).
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art. 12 comma 5
Riferita ai reati di ingresso/permesso di soggiorno inerenti: la decisione osserva che si tratta di reati che possono avere profili di continuazione e che la cessazione della continuazione deve essere valutata con riferimento all'ultima condotta che li configura; inoltre la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a tali capi per mancanza di interesse processuale quando non è costituita parte civile.
Il reato di truffa è qualificato come reato istantaneo e di danno; secondo la Corte il momento consumativo va individuato nel momento in cui si è realizzato l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto con correlativo danno alla persona offesa.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Norme sulla motivazione del ricorso per cassazione: i ricorrenti avevano dedotto vizio di motivazione; la Corte ha verificato la fondatezza della censura relativa alla determinazione del dies a quo della prescrizione per i capi C) ed E).
Riferito nella parte relativa al dies a quo della querela e alla decorrenza di taluni termini; la Corte distingue tra rilevanza della contezza della vittima ai fini della proposizione della querela e l'insussistenza di tale requisito ai fini dell'individuazione del momento consumativo della truffa.
Richiamato come limite di impugnazione (art. 173 disp. att. c.p.p.) per le doglianze esercitabili in Cassazione ove necessario; la Corte ha tenuto conto dei limiti procedurali nell'esame dei motivi.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in relazione alle censure dedotte da uno dei ricorrenti riguardo alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle parti offese; la Corte ha esaminato la correttezza della motivazione rispetto agli elementi probatori.
Massime di principio
- Per la truffa contrattuale (reato istantaneo e di danno) il dies a quo della prescrizione è il momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto e il corrispondente danno alla vittima (ad es. il trasferimento del bene o la perdita patrimoniale), non il momento in cui la vittima prende coscienza del raggiro.
- La consapevolezza successiva della vittima può essere rilevante ai fini dell'esercizio di rimedi processuali (es. denuncia/querela) ma non modifica il momento di consumazione del reato ai fini della prescrizione.
- Quando la Corte territoriale non specifica, per ogni capo di imputazione, quando si sia concretamente verificato il profitto illecito e il relativo danno, la motivazione è insufficiente e la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
- Nei reati caratterizzati dalla continuazione (es. alcuni delitti con plurime condotte), la continuazione cessa con l'ultima condotta che integra il reato; occorre quindi determinare la data dell'ultima azione rilevante per stabilire il dies a quo della prescrizione.
- Il computo della prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione e sospensioni processuali; omissioni o errori nella quantificazione delle sospensioni possono determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per riesame.
- Se non vi è costituzione di parte civile per alcuni capi già dichiarati estinti per prescrizione, l'imputato può non avere interesse concreto all'impugnazione di quella parte del provvedimento (ricorso inammissibile per carenza di interesse).
- Per la difesa: raccogliere e documentare con precisione la data dell'effettivo danno patrimoniale (prova di passaggio di somme o beni) è cruciale per contestare o verificare decorrenze prescrizionali in casi di truffa contrattuale.
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