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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12842/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Singh ha chiesto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 618 del 6/06/2024 (esecutivo 30/07/2024), sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Il GIP aveva respinto l'istanza ritenendo che il ricorrente si fosse limitato a dichiarare di non aver ricevuto l'atto senza fornire allegazioni concrete atte a dimostrare l'assenza di colpa (es. mancanza di cassetta postale, prolungato allontanamento dalla residenza, perdita dell'avviso di giacenza), osservando inoltre che il Singh risultava ancora residente nello stesso domicilio dove l'atto era stato notificato per compiuta giacenza. I difensori hanno impugnato l'ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 175 comma 2 prevede una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza e che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori per verificare l'effettiva conoscenza. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, rilevando che la notifica era rituale e che il ricorrente non ha giustificato il mancato ritiro nonostante comunicazioni ricevute, configurando negligenza o volontaria rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, anche dopo la modifica normativa del 2014, chi richiede la restituzione per mancata conoscenza del decreto penale deve adempiere a un onere di allegazione: deve indicare circostanze concrete che giustifichino che l'atto, sebbene ritualmente notificato (anche per compiuta giacenza), non sia pervenuto effettivamente per cause non imputabili alla sua negligenza. In assenza di tali allegazioni specifiche il giudice può legittimamente rigettare l'istanza senza ulteriori verifiche. Perciò la richiesta di Singh è stata rigettata, il ricorso dichiarato inammissibile e a carico del ricorrente sono state poste le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato

    La norma consente la restituzione per mancata effettiva conoscenza ma, secondo la giurisprudenza richiamata, impone all'istante un onere di allegazione di circostanze concrete che giustifichino la mancata conoscenza non per colpa dell'interessato; in assenza di tali allegazioni il giudice può rigettare l'istanza.

  • art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto la formulazione attuale dell'art. 175, comma 2, modificando il precedente testo; la Corte osserva che la modifica non ha eliminato l'onere pratico di allegazione da parte del richiedente.

  • d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con mod. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60 (testo previgente di art. 175)

    Richiamato per ricostruire l'evoluzione normativa: il testo previgente prevedeva un diverso meccanismo ('l'imputato è restituito salvo che abbia avuto effettiva conoscenza' e l'autorità era tenuta a compiere verifiche), ma la giurisprudenza ha comunque storicamente richiesto all'istante allegazioni utili all'accertamento.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Citada dalla Corte di legittimità per motivare la non automatica esclusione delle spese oer il ricorrente e la valutazione sulla buona fede; qui utilizzata per escludere che il ricorso sia stato in malafede.

Massime di principio

  • Quando un decreto penale è notificato ritualmente (anche per compiuta giacenza), la mancata effettiva conoscenza non è automaticamente presunta: l'interessato deve allegare circostanze concrete che rendano verosimile la non conoscenza non imputabile a sua negligenza.
  • Il giudice non è obbligato a compiere verifiche ulteriori se l'istante non ha fornito elementi specifici; in tali casi è legittimo il rigetto dell'istanza di restituzione senza ulteriori indagini.
  • La semplice dichiarazione di non avere ricevuto l'atto è insufficiente; utili allegazioni sono, ad esempio, prova di assenza prolungata per motivi documentabili (ricovero, viaggio), problemi oggettivi di recapito (assenza di cassetta postale, errori dell'ufficio postale), perdita dell'avviso di giacenza o attestazioni di terzi.
  • La condotta inerte del destinatario, quando risultino comunicazioni di avviso e inviti a ritirare l'atto, può essere interpretata come negligenza o volontaria rinuncia, ostando alla restituzione nel termine.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere la restituzione, l'istante deve produrre, tempestivamente, elementi probatori o indizi concreti che consentano al giudice di dubitare della conoscenza effettiva dell'atto nonostante la formalità della notifica.

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