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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12844/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca della misura alternativa della semilibertà, concessa con ordinanza del 09/12/2021 e revocata il 07/11/2024. Il Tribunale di sorveglianza aveva disposto la revoca perché il condannato, nonostante ammonimenti e diffide precedenti, il 22/05/2024 aveva costituito una società a responsabilità limitata di cui era socio unico e amministratore e svolgeva attività imprenditoriale (lavorazione e conservazione di prodotti ittici) non prevista dal programma di trattamento, il quale richiedeva invece che proseguisse l'attività subordinata presso l'impresa gestita dal figlio, risultata inattiva e senza retribuzioni versate. Il ricorrente eccepiva che si trattava di una mera irregolarità fiscale/amministrativa imputabile al datore di lavoro, che poteva aver lavorato per il figlio anche senza retribuzione, che non esisteva divieto espresso di avviare attività imprenditoriale e che la misura era stata eseguita positivamente per tre anni, per cui la revoca sarebbe stata ingiustificata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che l'apertura e la gestione autonoma di una società da parte del semilibero costituisca una condotta idonea a ledere il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento, perché ha modificato in modo sostanziale e continuativo l'esecuzione della misura rispetto al programma approvato (da lavoro subordinato presso la ditta del figlio a attività imprenditoriale propria). Gli argomenti difensivi sono stati ritenuti congetturali o infondati: l'apertura di una società non è compatibile con l'automatica esenzione di responsabilità del socio unico/amministratore; l'assenza di prova che il ricorrente non abbia mai lavorato come dipendente non è decisiva di fronte all'evidenza dell'attività imprenditoriale non autorizzata; la mancanza di divieto espresso nella ordinanza di concessione non legittima modifiche unilaterali del programma di trattamento. Sono state considerate rilevanti anche le precedenti diffide. Conseguentemente è stata confermata la cessazione della misura alternativa. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento (spese/somme previste dalla disposizione).

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1, ord. pen.

    la misura alternativa della semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale

    La partecipazione ad attività lavorative è elemento essenziale della semilibertà e presuppone un giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla utilità e sulla forma dell'attività ai fini del reinserimento; non è consentito al beneficiario modificare autonomamente il programma approvato variandone la natura (da lavoro subordinato a attività imprenditoriale)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento previsto in caso di rigetto del ricorso; applicata per disporre l'onere di pagamento a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, OCORO VELASQUEZ ROIMER ALEXIS, Rv. 277452)

    Principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano le condotte che, per natura e modalità, arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento; va valutato se il comportamento complessivo riveli inidoneità al trattamento e l'esito negativo dell'esperimento

Massime di principio

  • L'avvio autonomo di un'attività imprenditoriale da parte di un beneficiario di semilibertà può giustificare la revoca della misura se modifica in modo sostanziale il programma di trattamento approvato e le finalità di reinserimento sociale
  • La mancanza di un divieto espresso nell'ordinanza di concessione non autorizza il beneficiario a cambiare unilateralmente la natura dell'attività lavorativa prevista nel programma
  • Le contestazioni fondate su mere congetture o prive di elementi probatori non sono sufficienti a impedire la revoca se emergono elementi concreti che incidono sul rapporto fiduciario
  • Irregolarità amministrative o fiscali non possono essere automaticamente attribuite al datore di lavoro quando il beneficiario risulti socio unico o amministratore della nuova impresa; il ruolo reale e le scelte organizzative del detenuto sono valutate ai fini della revoca
  • Precedenti ammonimenti o diffide costituiscono elementi aggravanti e possono influire sulla valutazione complessiva della risposta al trattamento
  • La revoca può essere motivata dalla reiterazione o dalla pervasività della violazione nell'esecuzione quotidiana della misura, non solo da singoli atti isolati

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