Cassazione Penale, Sentenza n. 12844/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della misura alternativa della semilibertà, concessa con ordinanza del 09/12/2021 e revocata il 07/11/2024. Il Tribunale di sorveglianza aveva disposto la revoca perché il condannato, nonostante ammonimenti e diffide precedenti, il 22/05/2024 aveva costituito una società a responsabilità limitata di cui era socio unico e amministratore e svolgeva attività imprenditoriale (lavorazione e conservazione di prodotti ittici) non prevista dal programma di trattamento, il quale richiedeva invece che proseguisse l'attività subordinata presso l'impresa gestita dal figlio, risultata inattiva e senza retribuzioni versate. Il ricorrente eccepiva che si trattava di una mera irregolarità fiscale/amministrativa imputabile al datore di lavoro, che poteva aver lavorato per il figlio anche senza retribuzione, che non esisteva divieto espresso di avviare attività imprenditoriale e che la misura era stata eseguita positivamente per tre anni, per cui la revoca sarebbe stata ingiustificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che l'apertura e la gestione autonoma di una società da parte del semilibero costituisca una condotta idonea a ledere il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento, perché ha modificato in modo sostanziale e continuativo l'esecuzione della misura rispetto al programma approvato (da lavoro subordinato presso la ditta del figlio a attività imprenditoriale propria). Gli argomenti difensivi sono stati ritenuti congetturali o infondati: l'apertura di una società non è compatibile con l'automatica esenzione di responsabilità del socio unico/amministratore; l'assenza di prova che il ricorrente non abbia mai lavorato come dipendente non è decisiva di fronte all'evidenza dell'attività imprenditoriale non autorizzata; la mancanza di divieto espresso nella ordinanza di concessione non legittima modifiche unilaterali del programma di trattamento. Sono state considerate rilevanti anche le precedenti diffide. Conseguentemente è stata confermata la cessazione della misura alternativa. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento (spese/somme previste dalla disposizione).
Norme richiamate
art. 48, comma 1, ord. pen.
la misura alternativa della semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale
La partecipazione ad attività lavorative è elemento essenziale della semilibertà e presuppone un giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla utilità e sulla forma dell'attività ai fini del reinserimento; non è consentito al beneficiario modificare autonomamente il programma approvato variandone la natura (da lavoro subordinato a attività imprenditoriale)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento previsto in caso di rigetto del ricorso; applicata per disporre l'onere di pagamento a carico del ricorrente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, OCORO VELASQUEZ ROIMER ALEXIS, Rv. 277452)
Principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano le condotte che, per natura e modalità, arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento; va valutato se il comportamento complessivo riveli inidoneità al trattamento e l'esito negativo dell'esperimento
Massime di principio
- L'avvio autonomo di un'attività imprenditoriale da parte di un beneficiario di semilibertà può giustificare la revoca della misura se modifica in modo sostanziale il programma di trattamento approvato e le finalità di reinserimento sociale
- La mancanza di un divieto espresso nell'ordinanza di concessione non autorizza il beneficiario a cambiare unilateralmente la natura dell'attività lavorativa prevista nel programma
- Le contestazioni fondate su mere congetture o prive di elementi probatori non sono sufficienti a impedire la revoca se emergono elementi concreti che incidono sul rapporto fiduciario
- Irregolarità amministrative o fiscali non possono essere automaticamente attribuite al datore di lavoro quando il beneficiario risulti socio unico o amministratore della nuova impresa; il ruolo reale e le scelte organizzative del detenuto sono valutate ai fini della revoca
- Precedenti ammonimenti o diffide costituiscono elementi aggravanti e possono influire sulla valutazione complessiva della risposta al trattamento
- La revoca può essere motivata dalla reiterazione o dalla pervasività della violazione nell'esecuzione quotidiana della misura, non solo da singoli atti isolati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12842/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12843/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12846/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12847/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12848/2025 del 03/04/2025
- Sentenza penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12849/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →