Cassazione Penale, Sentenza n. 12847/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/12/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Ferrara con sentenza irrevocabile del 27/10/2009. Il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non è stato commesso alcun reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione, per cui la pena sarebbe già estinta ai sensi dell'art. 167 c.p.; inoltre deduce che la sentenza revocante riguarderebbe solo reati di usura commessi nel 2001 e che il pubblico ministero avrebbe chiesto la revoca ai sensi del n.2 comma 1 art.168 c.p., non del n.1, essendo quindi errata la qualificazione giuridica adottata dall'ordinanza.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale operata dal Tribunale perché dalla sentenza revocante emerge la commissione di un reato permanente (art. 416 c.p.) la cui consumazione è stata indicata come "Salerno a tutt'oggi" e la cui prima sentenza di merito è del 17/05/2011, data ricompresa nel quinquennio decorrente dal 27/10/2009 (irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione). La Corte ha rilevato che la mancata indicazione puntuale della cessazione della condotta non esclude che il reato sia stato posto in essere nel quinquennio. Ha altresì precisato che eventuali inesattezze del certificato (che riportava 416-bis anziché 416) non sono rilevanti ai fini del giudizio di revoca, posto che entrambi i titoli di reato sono permanenti e comportano la medesima valutazione circa la presenza del reato nel quinquennio. Infine la Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui l'accertamento giudiziale successivo al quinquennio non ostacola la revoca quando il reato sia stato commesso nel quinquennio, perché la sentenza revocante è meramente ricognitiva di un effetto già prodotto al momento della commissione del reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un nuovo reato; rileva la data di commissione del reato (non la data della pronuncia giudiziale) per verificare la sussistenza del requisito temporale del quinquennio.
art. 167 cod. pen.
Prevede l'estinzione della pena per decorso del quinquennio; tuttavia, ai fini della revoca ex art.168 comma 1 n.1, l'estinzione materiale della pena non impedisce la revoca se il nuovo reato è stato commesso nel quinquennio, poiché l'effetto di decadimento della sospensione opera de iure al momento della commissione del reato.
art. 416 cod. pen.
Delitto associativo di cui è stata accertata la permanenza fino a data indeterminata e cessata con la sentenza di primo grado; trattandosi di reato permanente la sua durata può ricadere nel quinquennio utile per la revoca.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nella documentazione ma nel caso concreto la condanna è stata pronunciata per art.416; comunque anche 416-bis è reato permanente e, ai fini della revoca, la distinzione formale tra 416 e 416-bis non ha ostato all'accertamento che un reato permanente è stato commesso nel quinquennio.
art. 644 cod. pen.
Reati di usura menzionati nella sentenza revocante; la presenza di delitti di usura con periodi di perdurante rapporto rafforza l'esistenza di condotte protratte nel tempo, utili ai fini della verifica del quinquennio.
art. 616 cod. proc. pen.
Ha trovato applicazione per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente.
Massime di principio
- Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168 c.p. è decisiva la data di commissione del nuovo reato: se quest'ultima ricade nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, la revoca è legittima anche se la condanna per il nuovo reato è stata pronunciata o è divenuta irrevocabile successivamente al quinquennio.
- I reati permanenti si considerano perduranti fino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado che li interrompe; tale caratteristica rende possibile far rientrare la permanenza della condotta nel quinquennio utile per la revoca.
- In presenza di difformità formali nel certificato o nella qualificazione del reato (es. 416 vs 416-bis), se il fatto reale accertato costituisce un reato permanente commesso nel quinquennio, l'errore formale non impedisce la revoca della sospensione.
- La sentenza revocante ha natura ricognitiva: accerta un effetto già prodotto al momento della commissione del reato; non è necessario che l'accertamento giudiziale sia intervenuto entro il quinquennio.
- Chi impugna la revoca deve dimostrare che non sussiste alcun comportamento criminoso nel quinquennio o che la natura del fatto non integra le condizioni per la revoca; il semplice riferimento a estinzione della pena per decorso del tempo non è sufficiente se vi è prova di condotta nel periodo rilevante.
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