Cassazione Penale, Sentenza n. 12848/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi connessi, entrambi relativi alla mancata retrodatazione della decorrenza della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1) Si deduce vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di retrodatazione al 17/03/2023 (data di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, in altro procedimento) perché, secondo il ricorrente, gli elementi probatori (es. intercettazioni del 2022) su cui si fonda la successiva misura erano già acquisiti prima e non vi erano fatti nuovi; pertanto la seconda misura avrebbe dovuto decorrere dalla prima. 2) Si censura la decisione per avere introdotto come presupposto la data dell'informativa di polizia giudiziaria (28/12/2023) non prevista dalla norma e dalla giurisprudenza, sostenendo che la desumibilità del fatto dagli atti non dipende dalla data dell'informativa ma dal contenuto probatorio già presente negli atti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che per applicare la retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è sufficiente che gli atti di indagine siano stati già compiuti o presenti nel fascicolo; è necessario che, al momento della prima ordinanza, gli atti fossero già riferiti al pubblico ministero in modo tale da manifestare immediatamente e inequivocabilmente la loro portata indiziaria idonea a giustificare la misura cautelare senza ulteriori indagini o elaborazioni. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il reato di detenzione dell'arma fosse desumibile solo dall'informativa di polizia giudiziaria del 28/12/2023, per cui non erano sussistite le condizioni per retrodatare la decorrenza della misura al 17/03/2023. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma sostanziale del reato contestato (reato relativo alle armi) rispetto al quale è stata applicata la misura cautelare; la sentenza non entra nell'interpretazione sostanziale della norma ma la indica come titolo di reato contestato.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
"se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma."
La Corte interpreta il requisito della "desumibilità dagli atti" nel senso che gli elementi indiziari devono essere non solo presenti nel fascicolo, ma già riferiti e manifestare in modo immediato ed evidente la loro portata dimostrativa al momento della prima ordinanza; in mancanza, non opera la retrodatazione.
art. 12, comma 1, lettere b) e c., cod. proc. pen.
Richiamato dalla norma di cui all'art. 297 come riferimento per i casi di connessione tra reati che possono giustificare la decorrenza dalla prima ordinanza; la sentenza utilizza il riferimento per delimitare l'ambito dell'istituto della contestazione a catena.
art. 433, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla presenza degli atti nel fascicolo del pubblico ministero: la mera presenza degli atti nel fascicolo (ex art. 433) non è sufficiente se non manifestano immediatamente la loro portata indiziaria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della misura cautelare (art. 297(3) c.p.p.) opera solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza risultano dagli atti della prima vicenda 'desumibili' nel senso di manifestare già, al momento della prima ordinanza, una portata indiziaria immediata ed evidente idonea a giustificare la misura.
- Non è sufficiente che gli atti di indagine siano già stati compiuti o che la notizia del fatto esista nel fascicolo: occorre che, come riferiti nelle carte al pubblico ministero, essi abbiano un contenuto tale da poter sostenere fin da allora una richiesta di misura cautelare.
- La comparsa di un'informativa di polizia giudiziaria che esplicita o collega elementi probatori può segnare il momento a partire dal quale un fatto diventa effettivamente desumibile dagli atti e dunque impedire la retrodatazione al provvedimento cautelare anteriore.
- Per la difesa che chieda la retrodatazione è strategico dimostrare non solo l'esistenza di atti anteriori, ma che tali atti, nella forma in cui erano già agli atti del pubblico ministero, manifestavano chiaramente il loro valore indiziario; viceversa il giudice potrà ritenere necessaria una successiva elaborazione istruttoria.
- In sede di impugnazione il contrasto va focalizzato su se e come gli elementi probatori sono stati riferiti al PM e sul loro contenuto probatorio effettivo al momento della prima ordinanza; contestazioni generiche sulla data degli atti o sulla loro esecuzione sono in genere insufficienti.
- La giurisprudenza richiede un'approfondita valutazione del contenuto probatorio originario: pertanto la produzione di documenti, note informative o estratti che evidenzino la portata indiziaria già in epoca anteriore è decisiva per ottenere la retrodatazione.
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