Cassazione Penale, Sentenza n. 12843/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/01/2025 (in riforma dell'1/10/2024) con cui la Corte di appello aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze (sentenza sub 1: Corte d'Appello di Reggio Calabria 11/06/1999, irrevocabile 16/10/2000, pena anni 8 per art. 416 bis; sentenza sub 2: Corte d'Appello di Reggio Calabria 9/07/2021, irrevocabile 16/02/2023, pena complessiva rideterminata in anni 13 per più reati poi ridotta ad anni 8 e mesi 8 per il rito abbreviato). Il difensore chiese la correzione di un presunto errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che la pena complessiva in continuazione sarebbe di anni 13 e non di anni 16 e mesi 8; sosteneva inoltre che la pena più grave da assumere come base non fosse quella di anni 8 inflitta per associazione mafiosa (sentenza sub 1) ma quella, anch'essa di anni 8, per estorsione pluriaggravata (sentenza sub 2) che, a suo dire, avrebbe dovuto prevalere nell'individuazione della 'violazione più grave'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussistesse alcun errore materiale nell'ordinanza impugnata: la Corte di appello aveva correttamente calcolato che la pena complessiva dei reati della sentenza sub 2 era di anni 13 prima della riduzione per il rito abbreviato, poi ridotta di un terzo a anni 8 e mesi 8 (ex art. 442 c.p.p.); sommando tale pena agli anni 8 della sentenza sub 1 si ottengono anni 16 e mesi 8, come statuì la Corte reggina. La Corte di Cassazione ha altresì confermato il principio secondo cui, per individuare la pena base nella continuazione, si deve considerare la pena più grave risultante dalle singole sentenze dopo le eventuali riduzioni per il giudizio abbreviato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di € 3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo dell'istanza al giudice dell'esecuzione (per il riconoscimento della continuazione tra sentenze) - è il riferimento procedurale alla materia oggetto della domanda esecutiva.
Regola la correzione dell'errore materiale: può essere usata solo per discrasie meramente formali o errori evidenti che non richiedono esercizio di discrezionalità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o ricostruzioni sostanziali già operate dal giudice.
Stabilisce la riduzione di pena di un terzo per il giudizio abbreviato: la Corte l'ha applicata per ridurre la pena complessiva decorrente dalla sentenza sub 2 da anni 13 a anni 8 e mesi 8, rilevante ai fini del calcolo della continuazione.
Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente risultante soccombente; la Corte l'ha richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla possibile applicazione di sanzioni pecuniarie quando non sussistono ragioni per ritenere che l'atto sia stato proposto senza colpa.
Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà), Rv. 285865-02
Giurisprudenza di legittimità citata per il principio che, nell'individuare la 'violazione più grave' per il calcolo della continuazione, il giudice deve considerare la pena più grave risultante dalle singole sentenze dopo le eventuali riduzioni per il rito abbreviato.
Massime di principio
- La procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. per la correzione di errori materiali è limitata: può essere usata solo per errori formali o aritmetici evidenti che non richiedono un riesame sostanziale della decisione. Se la correzione implica valutazioni o ricostruzioni diverse della decisione originaria, il rimedio corretto sono i mezzi di impugnazione ordinari.
- Nelle ipotesi di continuazione tra più condanne, per individuare la pena base (la 'violazione più grave') il giudice deve considerare le pene effettivamente a carico dell'imputato allo stato attuale, cioè tenendo conto delle riduzioni applicate (per es. quella di un terzo nel rito abbreviato).
- Quando si contesta un presunto errore di conteggio della pena è fondamentale esporre chiaramente e analiticamente il calcolo alternativo prospettato, con evidenza numerica incontrovertibile; deduzioni vaghe o meramente assertive sono destinate a essere respinte come manifestamente infondate.
- La presentazione di istanze infondate di correzione può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e anche sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) se il fatto è ritenuto meritevole di penalizzazione secondo i criteri di legge e giurisprudenza consolidata.
- Per contestazioni di merito sulla ricostruzione della responsabilità o sulla qualificazione delle pene (scelta della pena più grave) è preferibile utilizzare i mezzi impugnatori ordinari (appello o ricorso per cassazione) piuttosto che il rito di correzione dell'errore materiale.
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